Le detrazioni fiscali rappresentano una straordinaria opportunità per il mondo dell’edilizia, ma sono una materia in continua evoluzione. Sollecitata da un contribuente, l’Agenzia delle Entrate chiarisce un dubbio relativo alla cessione del credito. Leggiamo innanzitutto il quesito.
“Dopo le novità introdotte dal decreto legge n. 157/2021, tra cui l’estensione dell’obbligo di richiedere il visto di conformità, chi dovrà comunicare la cessione del credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia?”.
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
Per esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura bisogna trasmettere telematicamente il nuovo modello di comunicazione approvato dal recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2021.
Come previsto dallo stesso provvedimento, la comunicazione va fatta:
- per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia
- per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, dal soggetto che rilascia il visto di conformità o dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
Se, invece, si deve comunicare la cessione del credito relativamente a rate residue non fruite, l’invio deve essere effettuato esclusivamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per quelli effettuati sulle parti comuni di un edificio.
Si ricorda, infine, che la comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.