La cessione del credito, che rappresenta un meccanismo chiave nell’ambito dei Bonus per le ristrutturazioni, è al centro di un quesito che è stato posto all’Agenzia delle Entrate.
Un contribuente in regime forfettario non ha presentato la comunicazione per la cessione del credito per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti nel 2020. È vero che se la presenta adesso può ancora cedere i 9/10 del credito?
La risposta di Paolo Calderone
La risposta è affermativa. L’opzione per la cessione del credito d’imposta derivante dalle detrazioni spettanti per l’esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, recupero o restauro della facciata degli edifici o per l’istallazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Per le spese effettuate nel 2020 il termine è stato prorogato al 15 aprile 2021.
Con la circolare n. 24/2020, l’Agenzia ha confermato che l’opzione può essere esercitata anche per le rate residue delle detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso, deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile.
Pertanto, nel caso indicato nel quesito, il contribuente che per le spese sostenute nel 2020 non ha presentato nei termini previsti (15 aprile 2021) la comunicazione all’Agenzia potrà cedere il credito corrispondente a nove delle dieci rate di detrazione, purché comunichi tale scelta entro il 16 marzo 2022. Se egli possiede anche altri redditi, oltre a quello determinato in maniera forfettaria e assoggettato a imposta sostitutiva, potrà comunque richiedere la prima rata di detrazione, indicando la spesa sostenuta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020.