La cessione del credito e lo sconto in fattura per i Bonus Casa sono ancora al centro dell’attenzione. Leggiamo un nuovo chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, che arriva in risposta a questo quesito di un contribuente: “Nel caso di acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati dall’impresa e successivamente venduti a vari cittadini si può optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura?”.
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
La detrazione per l’acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione, è prevista dal comma 3 dell’art. 16-bis del Tuir.
Gli interventi per i quali è possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, oltre ai lavori che danno diritto al Superbonus 110%, sono quelli espressamente elencati dal comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e richiamati nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2020 (paragrafo 7.2).
Si tratta degli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a e b, del Tuir)
- efficienza energetica (articolo 14 del decreto legge n. 63/2013)
- adozione di misure antisismiche (articolo 16 del decreto legge n. 63/2013)
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, per i quali spetta il” bonus facciate”
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Non essendo stata inserita in questo elenco la detrazione prevista dal comma 3 dell’art. 16-bis del Tuir, si deve ritenere esclusa la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, in luogo della stessa detrazione, per l’acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati interamente ristrutturati.