La cessione del credito è un meccanismo essenziale per il successo di detrazioni fiscali come il Superbonus, il Sismabonus e l’Ecobonus. Ma si tratta di un’operazione esente dall’Iva? Per rispondere, partiamo dal quesito posto all’Agenzia delle Entrate.
Una società che svolge attività di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale agli operatori del settore dei serramenti esterni, intende procedere all'acquisto e successiva cessione a terzi dei crediti d'imposta per le ristrutturazioni introdotti dal Dl “Rilancio”. Chiede, quindi, se può svolgere tale attività con il codice Ateco in suo possesso e senza specifiche autorizzazioni e chiede, inoltre, quali sono i corretti adempimenti fiscali in ambito Iva e se le stesse cessioni debbano scontare l’imposta di registro.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi
L’Agenzia rileva che il primo quesito posto dall’istante rappresenta una richiesta di parere tecnico che non rientra nella sfera di competenza degli interpelli, dal momento che l’istruttoria richiederebbe competenze tecniche di altre amministrazioni che esulano dall’ambito fiscale.
Riguardo agli altri quesiti, l’Agenzia ricorda che la cessione dei crediti generati dai bonus edilizi possono dar luogo:
- a operazioni che rientrano nella sfera impositiva ma in regime di esenzione, ai sensi dell’articolo10, comma 1, n.1) del Dpr n. 633/1972, quando hanno natura finanziaria;
- a operazioni escluse dalla sfera impositiva quando non hanno natura finanziaria.
In via generale, ogni volta che l’operazione di cessione del credito ha finalità di finanziamento, la prestazione rientra tra quelle esenti da Iva.
Nel caso in esame, precisa l’Agenzia, l’atto di cessione dei crediti derivanti dalle ristrutturazioni edilizie, Ecobonus, Sismabonus e Superbonus 110%, se effettuata tra le parti dietro corrispettivo, ha finalità e natura finanziaria, rientrando, cioè un'operazione esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, in quanto si tratta di “cessioni di crediti in denaro” ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr n. 633/1972. Di conseguenza, come indicato anche dall’istante, l’Agenzia ritiene che non vi sia l’obbligo di certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale.
Resta ferma la facoltà di fatturare, anche a richiesta della controparte, l'operazione in esenzione, indicando nella stessa l'ammontare del corrispettivo pattuito nell'accordo contrattuale per la cessione.
Per quanto riguarda l’imposta di registro, l’Agenzia, in linea con quanto prospettato dall’istante, rileva che l'atto di cessione del credito di imposta formalizzato tramite scrittura privata non è soggetto all'obbligo di registrazione, a norma dell'articolo 5 della Tabella, allegata al Tur, rientrando tra gli “atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute”. Tale interpretazione era stata peraltro fornita con la risoluzione n. 84/2018, con cui veniva chiarito “si ritiene che all'atto di cessione del credito corrispondente alla detrazione, ove redatto in forma scritta, trovi applicazione la previsione recata dall'art. 5 della Tabella allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, riguardante gli atti per i quali non vi è l'obbligo di richiedere la registrazione”.