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Chiarimenti su apprendisti e formazione

Lavori pubblici di
Una lettera circolare del Ministero del Lavoro fornisce indicazioni riguardo a trasformazione anticipata del rapporto di lavoro e obbligo formativo


L`obbligo formativo dell`apprendista non sussiste più in capo al datore di lavoro successivamente alla trasformazione anticipata rispetto alla scadenza naturale del rapporto di apprendistato professionalizzante in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Con la trasformazione del contratto ed il conferimento della relativa qualifica al lavoratore, la formazione non rappresenta piu` un elemento caratterizzante il rapporto lavorativo in carenza del quale puo` essere inficiata la validita` del rapporto stesso, ne` l`obbligo di svolgere la formazione potra` essere oggetto di rivendicazione da parte degli enti formativi.

E` quanto chiarito dal Ministero del Lavoro, con la nota del 6 febbraio 2009, in risposta ai numerosi quesiti avanzati sull`argomento.

Il dicastero conferma, inoltre - come gia` precisato con la circolare n. 27/08 - che per il riconoscimento delle agevolazioni contributive di cui all`art. 21, comma 6, della legge n. 56/1987 per l`anno successivo alla trasformazione del rapporto, il datore di lavoro deve aver svolto la formazione prevista per l`apprendista sino al momento della trasformazione stessa.