L`Inps, sulla scorta della precedente nota n. 6990 del 27 marzo 2009, con l`allegato messaggio n. 7526 del 2 aprile scorso, appositamente rivolto al settore edile, e` tornato sull`argomento relativo al concetto di ripresa dell`attivita` produttiva, ai fini del riconoscimento della Cassa integrazioni guadagni ordinaria.
Analogamente a quanto sostenuto nella nota del 27 marzo scorso e nella circolare n. 130/03, l`Istituto ha confermato che, anche per il settore edile, l`approvazione della Cassa integrazione guadagni ordinaria non deve essere subordinata dalla ripresa dell`attivita` lavorativa.
Tale precisazione, ha chiarito l`Inps, si e` resa necessaria in quanto alcune Commissioni Provinciali, diversamente dagli indirizzi espressi dall`Istituto, valutano l`accoglimento delle domande di Cigo solo dopo l`avvenuta ripresa dell`attivita` produttiva.
Pertanto, il giudizio espresso dalle Commissioni provinciali circa la riammissione entro breve termine degli operai nell`attivita` produttiva deve essere un giudizio preventivo e non espresso in base a quanto successivamente accaduto.