Codice appalti: esclusione dalle gare in caso di rischio di infiltrazione

Lavori pubblici di Marco Zibetti
Analizzata dall'Ance la norma della l. 94/09 che prevede l'esclusione dalle gare per le imprese in cui operino soggetti che, vittime di reati di concussione o estorsione, non abbiano denunciato tali fatti


La norma in esame ha introdotto all`art. 38 del codice dei contratti pubblici una nuova causa di esclusione dalle gare e di divieto di affidamento in subappalto per le imprese che si trovino in una determinata situazione.

Il divieto, infatti, riguarda le imprese nella cui compagine vi sia un direttore tecnico o un legale rappresentante che, essendo vittima di un reato di concussione (art. 317 c.p.) ovvero di estorsione (art. 629 c.p.), aggravato dalla circostanza che l`autore si sia avvalso delle condizioni di cui al reato di associazione di stampo mafioso ovvero con la finalita` di agevolare l`attivita` di tali associazioni, non abbia denunciato tali fatti all`Autorita` giudiziaria.

Detta circostanza deve emergere dagli indizi posti a base della richiesta di rinvio a giudizio riguardante l`imputato del reato sopra descritto, formulata nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando. La medesima situazione deve essere comunicata con le generalita` di chi ha omesso la denuncia all`Autorita` di vigilanza per la pubblicazione sul sito dell`Osservatorio.

E` stato altresi` introdotto il comma 1 bis all`art. 38, con il quale si prevede che tutte le cause di esclusione previste da detta norma non trovino applicazione alle aziende o societa` sottoposte a sequestro o confisca a seguito di condanna per reati gravi e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

Quanto alla causa di esclusione, deve notarsi che la stessa opera a carico dell`impresa concorrente, qualora si riferisca ad uno dei soggetti di cui alla lettera b) del medesimo art. 38: ossia il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore tecnico, se si tratta di societa` in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di societa` in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di societa`. Detti soggetti dovranno pertanto effettuare la relativa dichiarazione sostitutiva in sede di gara o in caso di richiesta di autorizzazione al subappalto.

In base al dettato normativo, la sanzione preclusiva trova applicazione, qualora sulla base degli indizi posti alla base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell`imputato del reato di concussione od estorsione, risulti l`omessa denuncia di tali reati da parte dei soggetti sopra indicati.

Detto accertamento comporta il dovere per il Procuratore della Repubblica procedente di segnalare il fatto, unitamente alle generalita` del soggetto che ha omesso la denuncia, all`Autorita` di Vigilanza, affinche` questa ne curi l`inserimento sul sito dell`Osservatorio. Pertanto, l`esclusione dalla gara potra` avvenire, laddove dai dati inseriti nell`Osservatorio stesso risulti l`omessa denuncia a carico di uno dei soggetti rilevanti nella compagine sociale dell`impresa concorrente o affidataria del subappalto.

In merito alla nuova causa di esclusione, deve osservarsi che il tema del contrasto alla criminalita` organizzata e` sicuramente condiviso ed avvertito come centrale da parte dell`Ance, ai fini dell`assicurazione di un mercato degli appalti corretto e trasparente.

Tuttavia, non vi e` dubbio che la nuova causa di esclusione introduca sostanzialmente una sanzione a carico degli imprenditori particolarmente grave per l`operativita` dell`impresa, consistente nella preclusione dalla partecipazione alle gare e dall`affidamento dei subappalti per un periodo di tre anni, per l`ipotesi di mancata denuncia, finendo per imporre un obbligo di denuncia finora mai espressamente previsto dall`ordinamento giuridico.


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