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Codice Appalti: favorisce i tecnici interni alla PA?

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Codice Appalti: favorisce i tecnici interni alla PA?
ALA Assoarchitetti e Ingegneri esprime la propria opinione su questa falla del nuovo Codice Appalti e chiede al Governo di modificare il provvedimento

Il Codice Appalti continua a far discutere. Al centro del dibattito, stavolta, c’è il presunto favoritismo nei confronti dei tecnici interni alla Pubblica Amministrazione, rispetto ai liberi professionisti interessati alla progettazione di opere pubbliche. Leggiamo il parere di ALA - Assoarchitetti e Ingegneri sulla questione.

Per ottenere che le opere siano effettivamente dei motori capaci di raggiungere i benefici ricercati è indispensabile garantire la qualità dei progetti, che devono essere idonei a produrre oggetti di architettura e d'ingegneria iconici e individuabili, che si costituiscano di per sé e siano riconosciuti, da parte dell'intera popolazione di residenti, nativi e immigrati, quali fattori d'incremento del senso di condivisione e d'appartenenza ai valori del bene comune e della democrazia.

I benefici invece non potranno essere raggiunti, se il progetto non sarà posto come fattore centrale di un processo, che può svolgersi efficacemente soltanto con la cooperazione virtuosa e coordinata dei soggetti che concorrono alle trasformazioni di qualità del territorio, ciascuno secondo le proprie differenti competenze:

- ilcommittente pubblico, che rappresenta la comunità, con il compito di definire gli obiettivi politici, di condividerli con la popolazione, d'indire concorsi che aprano prospettive ai più meritevoli, aprendo opportunità anche ai giovani, di bandire gare di progettazione trasparenti, nonché di vigilare sui risultati dei procedimenti;

- la struttura tecnica pubblica, con il compito attuare le intenzioni dell'Amministrazione, di programmare l'attività e di controllarne gli esiti tecnico-economici;

- il progettista (inteso come squadra interdisciplinare), con il compito di produrre progetti innovativi, durabili e sostenibili sotto i vari profili, architettonico, economico, sociale, della sicurezza strutturale, energetico, paesaggistico, ambientale, ...;

- il direttore dei lavori, con il compito di dirigere nel pubblico interesse, l'esecuzione del progetto;

- il costruttore, con il compito d'eseguire fedelmente il progetto condiviso e di contribuire a infondere i contenuti tecnico-economici dell'opera.

La criticità di alcune norme del nuovo Codice dei Contratti

Alcune norme del Codice dei Contratti, che appaiono dettate dall'urgenza di scadenze imminenti e tassative e forse da una sopravvalutazione degli effetti di una semplificazione non abbastanza approfondita, non sono idonee a favorire l'ordinato svolgimento delle fasi del complesso procedimento di realizzazione dell'opera pubblica e quindi rischiano di essere controproducenti, nei confronti dell'effettiva possibilità d'ottenere progetti idonei a garantire i risultati ricercati, in termini del rispetto dei tempi d'esecuzione, della qualità dell'opera e della sua durabilità, dei costi di realizzazione e d'esercizio.

Tali norme sono pertanto da tempo oggetto di allarme da parte degli architetti e degli ingegneri italiani e su di esse ALA e gli altri organismi di rappresentanza dei professionisti hanno assunto chiare posizioni.

Richiamiamo in questa sede soltanto due punti fortemente critici del Codice, rinviando l'esame dei molti altri a successivi approfondimenti:

- il ricorso esteso e preferenziale all'appalto integrato, che demanda la fase di progettazione esecutiva all'impresa costruttrice (soggetto di parte inevitabilmente portatore di conflitto d'interessi) con l'abdicazione sostanziale al ruolo d'indirizzo e di controllo del committente, con tutti i relativi rischi;

- l'assegnazione preferenziale agli uffici interni della P.A. del ruolo di progettista e direttore dei lavori dell'opera.

Questa prescrizione non considera che il progetto interdisciplinare richiesto dalle norme vigenti, può essere affrontato soltanto con strutture altamente qualificate, stabilmente addette alla progettazione e dotate nell'insieme di creatività, capacità, esperienza, conoscenze, specializzazioni, oltre che di attrezzature hardware e software adeguate e aggiornate. Tali strutture devono anche essere in grado di assumersi i rischi imprenditoriali e tecnico-economici che ne derivano.

Tutte queste caratteristiche sono almeno nell'attuale momento storico, incomparabili con quelle possedute dalle strutture delle Pubbliche Amministrazioni, che spesso sono difficoltà già nell'assolvere alle incombenze ordinarie della fornitura di servizi alla cittadinanza, per non dire della programmazione e del controllo delle opere pubbliche.

Non appare quindi ragionevole, né nei fatti possibile, affidare le incombenze progettuali agli Uffici della P.A., senza causare disservizi e senza rinunciare agli obiettivi di qualità prefissati dai vincoli dell'UE.

Il parere ANAC 64/2023

Collegato a questi indirizzi è anche il parere dell'ANAC 64/2023, circa la qualificazione dei tecnici interni alle Amministrazioni Pubbliche, che possono essere incaricati delle attività di progettazione.

Secondo tale parere la progettazione da parte dei dipendenti pubblici può avvenire senza iscrizione all'Albo, nonché senza un controllo sia della formazione professionale, sia dell'esperienza progettuale specifica dei singoli operatori e dei gruppi professionali nel loro insieme (dei quali implicitamente si presuppone l'esistenza) né il curriculum con la dimostrazione dello svolgimento di servizi analoghi per complessità, entità e rilevanza.

È necessario in proposito evidenziare che l'ingegnere o l'architetto libero professionista, per poter ricevere un incarico professionale da un Ente pubblico deve essere iscritto all'Albo, deve seguire corsi di aggiornamento obbligatori, deve essere assicurato a spese proprie e deve dimostrare la propria capacità tecnica ed economica, attraverso il possesso di requisiti oggettivi: progetti assimilabili redatti, con importi professionali fatturati, il tutto addirittura limitato al periodo dei soli tre anni precedenti l'incarico.

Se invece l'incaricato è un pubblico dipendente tutto questo non è richiesto: il progettista può non aver mai fatto nulla di paragonabile all'oggetto da progettare, può addirittura non essere iscritto all'Ordine e quindi non aver mai seguito nessun corso di aggiornamento post lauream. È evidente che si tratta non soltanto di una discriminazione tra soggetti che svolgono ruoli identici, da differenti condizioni giuridiche, con le relative implicazioni di concorrenza sleale, ma anche di una rinuncia da parte della P.A. a richiedere ai soggetti da incaricare, garanzie preliminari e generalizzate omogenee, con evidenti conseguenti rischi d'incontrare competenze soltanto nominali, inefficacia operativa e ridotte possibilità di raggiungere il risultato sperato.

L'appello di ALA al Governo

I liberi professionisti architetti e ingegneri italiani di ALA, nel superiore interesse generale, ben prima che per il pur sacrosanto diritto alla difesa del proprio lavoro e della propria professionalità, chiedono al Governo di procedere con urgenza ad emendare queste e altre norme del Codice dei Contratti, che così come oggi formulate non consentiranno né di accelerare l'esecuzione e la consegna delle opere, né tanto meno di garantirne la qualità, ma che al contrario causeranno danni irreparabili alla consistenza di opere e infrastrutture strategiche, destinate a durare per lungo tempo, per realizzare le quali il Paese sta indebitando le presenti e le future generazioni.

Su questo tema ALA richiama l'attenzione e la condivisione di tutte le rappresentanze della categoria, ciascuna nell'ambito dei propri ruoli istituzionali, preannunciando nel breve una giornata pubblica di discussione sul tema.

 

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