La legge comunitaria 2009 ha comportato una nuova modifica dell'art. 38 del Codice Contratti che disciplina le cause di esclusione dalle gare. Un emendamento approvato la scorsa settimana dalla Commissione delle politiche europee del Senato, infatti, prevede alcuni sostanziali cambiamenti. Il disegno di legge è stato approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 28 Gennaio e torna ora alla Camera.
Le modifiche apportate in Commissione prevedono, anzitutto, che alla lettera c) dell'art. 38 (condanne su reati relativi alla moralità professionale, corruzione, frode…. Anche se commessi da soci, amministratori, direttori tecnici) sia precisato che "l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima".Le violazioni relative al pagamento di imposte e tasse, inoltre, (art. 38, lett.g) rilevano solo se "gravi"".
Scompare l'esclusione (abrogata la lett. m bis dell'art. 38) a seguito della sospensione dalle gare per aver prodotto false dichiarazioni risultanti dal casellario dell'Autorità. L'emendamento dispone un comma aggiuntivo nel quale si dispone che "Sono esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che presentano documenti o dichiarazioni falsi, ovvero non presentano i documenti o le dichiarazioni prescritti a pena di esclusione, dal presente codice, o da altre leggi richiamate nel bando, o dagli atti di gara.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto di cui al comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia".
Saranno quindi le stazioni appaltanti a segnalare il presunto reato all'Autorità che disporrà l'iscrizione al casellario solo se rileverà dolo o colpa grave; la conseguente esclusione sarà limitata ad un anno. Il comma 2, infine, relativo alla presentazione di dichiarazioni sostitutive con indicazione delle eventuali condanne, risulta interamente sostituito con la seguente formulazione:
"Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Ai fini del comma 1, lettere e) ed i), si intendono gravi le violazioni ostative, secondo la normativa vigente in materia, al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica."