Il recente Correttivo al Codice dei Contratti introduce novità importanti nel nostro comparto. È perciò interessante sapere cosa ne pensano gli operatori del settore. Leggiamo il parere di Finco, Federazione Industrie, Prodotti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni.
“Non posso nascondere la mia soddisfazione - esordisce Carla Tomasi, la presidente - per il definitivo chiarimento che per qualificarsi all'esecuzione di lavori pubblici possono essere utilizzati solo i lavori effettivamente svolti, come richiesto da FINCO da un decennio, in tutte le sedi, sia presso l’Esecutivo che in svariate audizioni parlamentari ed in numerose interlocuzioni per le vie brevi”.
Ciò premesso, da una prima disamina dello Schema di Decreto Legislativo Correttivo del Codice dei Contratti Pubblici (DLgs 36/23), emerge un panorama di luci (prevalenti) ed ombre che, si auspica, il successivo iter istituzionale possa dissipare nelle prossime settimane
Certamente apprezzabile è il lavoro svolto dal Ministero in tema di subappalto, con particolare riguardo all’inserimento di una riserva del 20% di subappalto per le PMI e con l’esplicito riferimento dell’applicazione della “revisione prezzi” anche a subappaltatori e subcontraenti.
Ma di preminente rilevanza è il suddetto chiarimento inserito al comma 20 dell’art. 119 del Codice sul subappalto (e connessa revisione all’interno dell’art. 23 dell’Allegato II.12) in tema di attribuzione dei lavori eseguiti,che sono ora riconosciuti a coloro che realmente li hanno svolti (nello specifico, i subappaltatori).
Con tale precisazione, l’appaltatore potrà usufruire dei lavori realizzati da altri ‘solo’ per incrementare la propria cifra di affari complessiva, ma non per acquisire qualificazioni per attività che non ha svolto e che, spesso, non è in grado di svolgere.
“Sembrerebbe un'ovvietà non qualificarsi usando i lavori fatti da altri - commenta la Presidente Tomasi - anche sotto il profilo della qualità e della sicurezza delle opere e quindi degli interessi collettivi, ma è stato necessario un lungo percorso per evitare che si continuasse a perpetrare una stortura del meccanismo di qualificazione che dura già da troppo tempo e che il Codice 36 dello scorso anno aveva ulteriormente aggravato. Del resto - continua la Presidente Tomasi - la correzione consente di riallineare la previsione a quanto previsto nella Legge Delega (L. 78/22 art 1, comma 2, lettera s)), che parlava letteralmente di revisione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica e dell’organico, delle attività effettivamente eseguite. Ed è appena il caso di aggiungere - prosegue Carla Tomasi - che questa modifica avrà effetti assai più sostanziali sulla sicurezza nei cantieri di qualunque adempimento procedurale come ad esempio la Patente a Crediti.”
Altresì positivo l’inserimento di un meccanismo di revisione prezzi (alla cui stesura ha attivamente e costantemente partecipato anche FINCO) sia per i lavori che per i servizi e le forniture, che può sembrare complesso, ma che a regime dovrebbe essere applicato senza troppe complicazioni.
Codice dei Contratti: le criticità del Correttivo
In tema di revisione prezzi, però, il poco felice chiarimento in merito alla soglia del 5% (che diventa soglia di attivazione, ma anche alea in aggiunta al riconoscimento del solo 80% della variazione) rischia di ridurre un meccanismo essenziale per l’equilibrio contrattuale (e quindi per la tenuta del sistema imprenditoriale oltre che per la certezza dell’esecuzione dell’appalto) a ben poca cosa. Si auspica, quindi, una rettifica della previsione.
Come del resto si confida, fortemente, in una revisione del nuovo Allegato I-01 in merito all’individuazione del Contratto Collettivo Nazionale o Territoriale di Lavoro applicabile: “Formalmente - dice Carla Tomasi - è prevista una equivalenza tra Contratti ed è fatto divieto di considerare causa di esclusione l’applicazione di un contratto diverso da quello indicato dalla SA: nella sostanza, però, le condizioni individuate sia per la maggiore rappresentatività che per l’equivalenza sono tali da vanificare la presunta apertura. Ciò che deve essere conservato e valorizzato è la peculiarità del CCNL specifico per l’attività da svolgere; tutto il resto appartiene ad una sfera diversa dalla qualità e dalla tutela del lavoro e delle professionalità”.
Preoccupazione desta, infine, la norma transitoria inserita all’art. 225 per l’individuazione dei Restauratori idonei alla progettazione e direzione lavori su Beni Culturali tutelati; “Si tratta - conclude la Presidente FINCO - di un surrettizio ampliamento di una platea già ben nutrita di idonee figure professionali, di cui non si comprende la ratio e che andrebbe eliminata”.
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