Quando si parla di appalti, il tema della sicurezza nei cantieri è sempre molto caldo e delicato. Cosa si sta facendo per migliorare il Codice dei Contratti da questo punto di vista? Leggiamo l’intervento di Finco, Federazione di riferimento del settore costruzioni, in audizione davanti alla Commissione Ambiente della Camera.
Per la Federazione industrie prodotti impianti servizi ed opere specialistiche per le costruzioni e le manutenzioni edili, stradali e dei beni culturali (FINCO), hanno parlato il Direttore Generale Angelo Artale e il Vicedirettore Anna Danzi.
L’intervento del Direttore Generale Artale
Il Dott. Artale ha svolto le seguenti considerazioni.
Il giudizio sulle Risoluzioni in esame è complessivamente positivo. Esse toccano temi rilevanti ed in gran parte condivisibili. Si sofferma pertanto solo su alcuni aspetti meritevoli di approfondimento.
È, infatti, da considerare in senso negativo il non aver previsto nel Codice soluzioni strutturali per affrontare la tematica della sicurezza sul lavoro, in relazione agli incidenti che si verificano nei cantieri. Nello specifico, è da ritenersi gravemente sbagliato il fatto che un’azienda prenda un lavoro e lo possa subappaltare al 100%, in quanto in questo modo non è possibile garantire la sicurezza dei lavoratori.
L’UE ha stabilito la liberalizzazione del subappalto, ma solo per i lavori sopra soglia, cioè meno del 5% del totale. Perchè siamo stati più realisti del re?
Sempre in riferimento alla sicurezza sui cantieri, da una parte si assiste all’introduzione della patente a crediti, che comunque rappresenta un appesantimento per le piccole e medie imprese, senza però capire che è proprio il subappalto al 100% che non deve essere praticato. Si ricorda che dal 1° ottobre non si entra in cantiere se non si ha la patente a crediti e tutto ciò nonostante al momento non sono stati emanati neanche i decreti attuativi; è quindi assai necessario un periodo transitorio.
È necessario, altresì, porre fine all’enfasi sui contratti comparativamente più rappresentativi, rilevata invece l’urgenza di stipulare contratti “giusti” per le lavorazioni da svolgere. A riguardo, la paura che si possano stipulare dei contratti pirata, non deve rappresentare un alibi. Senza la riforma strutturale di cui in premessa, diventa inutile “inventarsi” altre misure, se non si vanno ad apportare alcune modifiche e se non si garantisce la formazione della manodopera.
L’intervento del Direttore Generale Danzi
Al termine è intervenuta la Dott.ssa Danzi. Ecco cosa ha rilevato.
In riferimento all’art. 50 sulle procedure di affidamento, si ritiene che per gli appalti che vanno dai 150.000 al milione di euro, le imprese invitate debbano essere almeno 15. Dal milione alla soglia comunitaria, invece, si dovrebbe applicare la procedura aperta e, se si sceglie la ristretta, si deve motivare la decisione ed invitare almeno 25 imprese.
Sulla Revisione Prezzi, si concorda sul fatto che il “momento zero” da cui calcolare la revisione sia da ascrivere a quello in cui viene formulata l’offerta. Inoltre, il 5% è una soglia di attivazione, non un'ulteriore alea per cui si è concordi nel ritenere che tale soglia possa essere abbassata ed innalzata, viceversa, la percentuale riconosciuta all’impresa in applicazione della revisione prezzi.
Sempre in tema di Revisione Prezzi, nelle Risoluzioni manca il riferimento alla filiera, in quanto il beneficio che attiene alla revisione dei prezzi deve coinvolgere tutte le parti della filiera dal subappaltatore in poi, non solo l’appaltatore principale.
Per ciò che concerne il subappalto a catena si è concordi nel ritenere giusto porvi dei limiti e si propone di ritornare alle previsioni del DPR 207/2010, che ha funzionato per tanti anni.
L’appalto integrato va riservato a lavori complessi, e non deve diventare l’alibi per trasformare in servizi, lavori come ad esempio gli scavi archeologi o le indagini geognostiche.
L’Avvalimento non deve diventare un requisito premiale, ma servire solo ad acquisire i requisiti “materiali” mancanti per la partecipazione alla gara; un’impresa non qualificata non deve essere messa, in nessun caso, in condizione di eseguire i lavori.
Per ciò che concerne l’offerta economica vantaggiosa deve essere stabilito in maniera certa il punteggio attribuito alla parte economica.
Alcuni professionisti come l’archeologo o il geologo devono poter continuare a svolgere il ruolo di Direttore Tecnico come previsto dal passato Codice ove ne abbiano i requisiti.
Il Premio di accelerazione, positivo in via generale, deve essere usato con particolare cautela nel settore dei beni culturali.
Si concorda sul fatto che, in caso di subappalto, vengano effettuati controlli in esecuzione, si rappresentano però, delle perplessità sull’ipotesi di prevedere una cauzione definitiva in capo al subappaltatore, dal momento che lo stesso, spesso, non ha il pieno controllo di tutti i fattori della sua produzione.
Proprio l’impossibilità di svolgere compiutamente la propria attività rende necessario prevedere nel Codice un contratto di subappalto tipo, che non consenta all’appaltatore di “scaricare” sul subappaltatore oneri diversi da quelli che lo stesso ha nei confronti della stazione appaltante.
I lavori in subappaltato non devono poter essere utilizzati dalle imprese per qualificarsi, qualora si sia in presenza di aziende che non hanno svolto direttamente i lavori.
È necessario prevedere nuovamente la distinzione tra raggruppamento temporaneo di impresa verticale e orizzontale, in quanto solo in quest’ultimo caso è possibile attribuire una responsabilità in solido verso la filiera.
Altre tematiche di interesse della Federazione sono riportate nel documento lasciato agli atti e nel più ampio dossier sul Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici inviato alla Commissione VIII.
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