L’intervento di coibentazione del tetto dà diritto al Superbonus del 110%? La risposta è affermativa, ma solo nel momento in cui vengono rispettate determinate condizioni. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 779/2021, che vi proponiamo.
Il titolare di un immobile che intende eseguire degli interventi di demolizione e rifacimento del tetto preesistente per realizzare un lavatoio non abitabile da utilizzare comelocale accessorio per la propria abitazione, ai fini del Superbonus non deve conteggiare la superficie del tetto, se il sottotettonon è riscaldato, dal calcolo della superficie disperdente lorda che, in base alle disposizioni normative, deve essere maggiore del 25%.
Come va fatto il computo della superficie del tetto?
Il computo andrà fatto sul solo immobile abitativo sottostante al lavatoio. Ciò è dovuto al fatto che la modifica apportata dalla legge di Bilancio 2021, grazie alla quale la coibentazione del tetto rientra fra i lavori agevolabili, prevede che nel calcolo della superficie lorda siano incluse le superfici opache verticali, orizzontali e inclinate delimitanti il volume riscaldato.
Sono ammessi al Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno. La superficie del tetto, e del relativo sottotetto da trasformare in lavatoio, va dunque esclusa in quanto, come indicato dall'istante, non è un locale riscaldato.
Il proprietario, inoltre, non potrà fruire del Superbonus sugli infissi, essendo l’agevolazione prevista solo nel caso di sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come, nel caso in esame, di nuova installazione. Per tali interventi potrà invece accedere al bonus ristrutturazioni (articolo 16 del Dl n. 63/2013).