Comuni: applicazione Iva sulla gestione dei fabbricati

Lavori pubblici di Marco Zibetti
Rientra nel campo dell'applicazione dell'Iva l'attività di gestione del patrimonio immobiliare dei Comuni da parte degli stessi enti locali, purché questa attività sia svolta in forma commerciale. Lo ha chiarito l'Agenzia dell'Entrate


L`attivita` di gestione del patrimonio immobiliare da parte di enti locali puo` rientrare nel campo di applicazione dell`IVA se tale attivita` configura lo svolgimento di un`attivita` commerciale. Questo quanto precisato dall`Agenzia dell`Entrate con la Risoluzione Ministeriale n.169/E del 1° luglio 2009, analizzata dall'Ance.

In risposta ad un quesito posto dall`ANPCI sul trattamento tributario ai fini IVA dell`attivita` di gestione del patrimonio immobiliare (riguardante compravendita e/o locazione) di proprieta` dei piccoli Comuni, l`Agenzia ha chiarito che, per l`applicazione dell`imposta, l`attivita` svolta deve integrare sia il presupposto oggettivo, sia quello soggettivo.

In particolare, con riferimento all`ambito oggettivo, l`Amministrazione finanziaria ha specificato che, in base al DPR 26 ottobre 1973, n. 633:

- costituiscono cessione di beni ``gli atti a titolo oneroso che importano il trasferimento della proprieta` ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sui beni di ogni genere`` - art. 2, comma 1;
- costituiscono prestazioni di servizi ``le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti [...] in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere [...]`` - art. 3, comma 1.

In merito all`ambito soggettivo, invece, il DPR 633/1972 prevede che:

- per gli enti non commerciali ``si considerano effettuate nell`esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell`esercizio di attivita` commerciali o agricole`` - art.4, comma 1;
- per esercizio di impresa si intende``l`esercizio per professione abituale, ancorche` non esclusiva, delle attivita` commerciali o agricole di cui agli art. 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d`impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell`art.2195 del codice civile``.

In base al dettato normativo sopra citato, l`Agenzia chiarisce che la cessione di beni immobili o la loro locazione integrano il presupposto oggettivo di applicazione dell`IVA. Allo stesso modo, si verifica il presupposto soggettivo se un ente non commerciale pone in essere un`attivita` caratterizzata da professionalita`, organizzazione, sistematicita` e abitualita`.

In tal senso, l`Amministrazione finanziaria era gia` intervenuta sull`argomento attraverso la Risoluzione Ministeriale n.286/E dell`11 ottobre 2007, specificando che ``l`attivita` e` esercitata con organizzazione in forma d`impresa quando viene predisposta un`organizzazione di mezzi e risorse funzionali all`ottenimento di un risultato economico``.

Ad ulteriore conferma sulla determinazione del presupposto soggettivo d`imposta, l`art.9 della Direttiva CE del Consiglio 28 novembre 2006, n.112, stabilisce che e` soggetto passivo IVA chiunque eserciti un`attivita` economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tale attivita`.

In definitiva, all`attivita` di gestione del patrimonio immobiliare da parte di enti locali si applica l`IVA qualora si configuri un`attivita` commerciale. A tal fine la ricorrenza di attivita` commerciale si desume a seguito di una valutazione complessiva di vari parametri, tra cui l`esistenza di una struttura destinata allo svolgimento dell`attivita` di gestione dei beni immobili.


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