L`attivita` di gestione del patrimonio immobiliare da parte di enti locali puo` rientrare nel campo di applicazione dell`IVA se tale attivita` configura lo svolgimento di un`attivita` commerciale. Questo quanto precisato dall`Agenzia dell`Entrate con la Risoluzione Ministeriale n.169/E del 1° luglio 2009, analizzata dall'Ance.
In risposta ad un quesito posto dall`ANPCI sul trattamento tributario ai fini IVA dell`attivita` di gestione del patrimonio immobiliare (riguardante compravendita e/o locazione) di proprieta` dei piccoli Comuni, l`Agenzia ha chiarito che, per l`applicazione dell`imposta, l`attivita` svolta deve integrare sia il presupposto oggettivo, sia quello soggettivo.
In particolare, con riferimento all`ambito oggettivo, l`Amministrazione finanziaria ha specificato che, in base al DPR 26 ottobre 1973, n. 633:
- costituiscono cessione di beni ``gli atti a titolo oneroso che importano il trasferimento della proprieta` ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sui beni di ogni genere`` - art. 2, comma 1;
- costituiscono prestazioni di servizi ``le prestazioni di servizi verso corrispettivo dipendenti [...] in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere [...]`` - art. 3, comma 1.
In merito all`ambito soggettivo, invece, il DPR 633/1972 prevede che:
- per gli enti non commerciali ``si considerano effettuate nell`esercizio di impresa soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell`esercizio di attivita` commerciali o agricole`` - art.4, comma 1;
- per esercizio di impresa si intende``l`esercizio per professione abituale, ancorche` non esclusiva, delle attivita` commerciali o agricole di cui agli art. 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma d`impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell`art.2195 del codice civile``.
In base al dettato normativo sopra citato, l`Agenzia chiarisce che la cessione di beni immobili o la loro locazione integrano il presupposto oggettivo di applicazione dell`IVA. Allo stesso modo, si verifica il presupposto soggettivo se un ente non commerciale pone in essere un`attivita` caratterizzata da professionalita`, organizzazione, sistematicita` e abitualita`.
In tal senso, l`Amministrazione finanziaria era gia` intervenuta sull`argomento attraverso la Risoluzione Ministeriale n.286/E dell`11 ottobre 2007, specificando che ``l`attivita` e` esercitata con organizzazione in forma d`impresa quando viene predisposta un`organizzazione di mezzi e risorse funzionali all`ottenimento di un risultato economico``.
Ad ulteriore conferma sulla determinazione del presupposto soggettivo d`imposta, l`art.9 della Direttiva CE del Consiglio 28 novembre 2006, n.112, stabilisce che e` soggetto passivo IVA chiunque eserciti un`attivita` economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di tale attivita`.
In definitiva, all`attivita` di gestione del patrimonio immobiliare da parte di enti locali si applica l`IVA qualora si configuri un`attivita` commerciale. A tal fine la ricorrenza di attivita` commerciale si desume a seguito di una valutazione complessiva di vari parametri, tra cui l`esistenza di una struttura destinata allo svolgimento dell`attivita` di gestione dei beni immobili.