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Concordato preventivo biennale: ecco l’attesa proroga

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Concordato preventivo biennale: ecco l’attesa proroga
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto legge n. 167/2024 che introduce la proroga per l’adesione al concordato preventivo biennale. I dettagli

Come richiesto da più parti, sono stati riaperti i termini per l’adesione al concordato preventivo biennale, ma solo al rispetto di determinate condizioni. Ne dà notizia l’Agenzia delle Entrate. Approfondiamo la questione.
Con il Decreto legge n. 167/2024, pubblicato in Gazzetta ufficiale, i contribuenti Isa potranno presentare le adesioni, tramite dichiarazione integrativa, fino al 12 dicembre 2024. Il decreto, inoltre, amplia la platea dei beneficiari del bonus Natale, riconosciuto ai lavoratori dipendenti e rende disponibili ulteriori risorse per la gestione delle emergenze.
Introdotto dal Dlgs n. 13/2024, l’istituto del Cpb, consente di concordare preventivamente i redditi e il valore della produzione netta da assoggettare ad imposta nel biennio successivo (2024-2025). I termini per aderire al concordato erano quelli di presentazione della dichiarazione dei redditi annuale (31 ottobre 2024).

Concordato preventivo biennale: i dettagli del nuovo decreto

Il decreto in esame quindi dà una nuova possibilità ai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità che, pur avendo i requisiti, non avevano aderito al concordato.
Lo slittamento dei termini introdotto dal Dl 167/2024 non vale se nella dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta, o un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.
Chi usufruirà di questa ulteriore finestra potrà aderire allo speciale regime di ravvedimento previsto dall’articolo 2-quater del Dl n. 113/2024.
Nel decreto legge in esame è previsto, inoltre, un ampliamento dei beneficiari del bonus Natale, l’indennità una tantum fino a 100 euro riconosciuta ai lavoratori dipendenti con determinati requisiti insieme alla tredicesima mensilità (articolo 2-bis del Dl n. 113/2024). Nel dettaglio, la nuova formulazione della norma, al comma 1 lettera b), riconosce l’indennità ai lavoratori con almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che sia fiscalmente a carico secondo le previsioni dell’articolo 12, comma 2 del Tuir. Scompare, quindi, rispetto alla precedente versione il requisito del coniuge non legalmente ed effettivamente separato. Viene aggiunto, inoltre, il comma 2-bis, in cui viene specificato che l'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, benefici della stessa indennità. E ancora, il comma 4 viene riformulato precisando che il codice fiscale da inserire nella richiesta in cui si cui attesta di avere diritto al bonus debba essere del coniuge “o del convivente” e dei figli, mentre nella precedente versione era indicato solo il codice fiscale del coniuge e dei figli.
Il decreto, infine, dispone l’utilizzo di nuove risorse, fino a 44 milioni di euro per l'anno 2024, da destinarsi alla gestione delle emergenze (articoli 23, 24 e 29 del Codice della protezione civile).


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