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Concordato preventivo biennale: il Fisco scioglie i dubbi

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Concordato preventivo biennale: il Fisco scioglie i dubbi
L’Agenzia delle Entrate presente le sue “risposte alle domande più frequenti” poste dai contribuenti a proposito del concordato preventivo biennale

Il concordato preventivo rappresenta un’opportunità da valutare con attenzione per i contribuenti. Trattandosi di una novità, i dubbi sono ancora tanti. A fugarli ci pensa l’Agenzia delle Entrate con 13 FAQ.
Le “risposte alla domande più frequenti” sono consultabili sia nella sezione del sito dedicata al Concordato preventivo biennale per i contribuenti Isa sia in quella relativa al Concordato per i contribuenti forfetari. Ricordiamo che risposte a ulteriori quesiti sono disponibili nella circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 (vedi articolo Concordato preventivo biennale, online le prime indicazioni operative).

Concordato preventivo: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Uno dei dubbi risolti riguarda l’opzione per i soggetti Isa, che consente di assoggettare a imposta sostitutiva sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dal Cpb che eccede quanto dichiarato nell’anno precedente a quelli interessati dalla proposta dell’Amministrazione finanziaria, rettificato in base agli articoli 15 e 16 del Dlgs n. 13/2024 (articolo 20-bis dello stesso decreto).
A precisa domanda, l’Agenzia conferma che la scelta può essere esercitata anche per una sola delle due annualità. In un’altra risposta sul medesimo regime opzionale, l’Agenzia spiega inoltre come procedere per portare in diminuzione le perdite fiscali pregresse.
Un altro quesito chiede se sono estendibili anche ai collaboratori dell’impresa familiare i chiarimenti fornite con la circolare n. 18/2024, secondo cui il versamento della maggiorazione o dell’imposta sostitutiva derivanti dal concordato deve essere effettuato pro quota dai singoli soci o associati (articoli 5, 115 e 116 Tuir).
La risposta è positiva ed è contenuta nella relazione illustrativa al decreto delegato che disciplina l’istituto, la quale, in tema di impresa familiare, precisa che “l’importo minimo pari a euro 2.000 sarà dichiarato dai partecipanti in ragione delle proprie quote di partecipazione alla stessa, tenuto conto di quanto disposto rispettivamente dagli articoli 230-bis del codice civile e 5 del TUIR”. Pertanto, la maggiorazione o l’imposta sostitutiva deve essere versata dai collaboratori dell’impresa familiare pro quota.
Tra le faq dedicate a coloro che applicano il regime forfetario una fa riferimento all’ipotesi in cui il contribuente forfetario, superando la soglia di 100mila euro di ricavi o compensi nel 2023, nello stesso anno applica gli Isa. In tal caso, il contribuente può accedere al concordato? La risposta dell’Agenzia è sì.
Per quanto riguarda le condizioni di accesso e le cause di esclusione dall’istituto, in una domanda si fa riferimento all’ipotesi in cui il contribuente, nell'esercizio d’impresa o di arti e professioni, abbia conseguito redditi o quote di redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile (in tutto o in parte), in misura superiore al 40% del reddito derivante dalle richiamate attività. Come previsto dall’articolo 11 del decreto Cpb, ricorda l’Agenzia, tale ipotesi è considerata una delle cause di esclusione dall’accesso al concordato.
La relativa risposta precisa che tra le categorie per le quali si configura questa esclusione rientrano:
- le imprese che esercitano la pesca costiera e quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, il cui reddito d’impresa non concorre alla base imponibile nella misura del 64% (articolo 2 comma 2 della legge n. 203/2008)
- i docenti e i ricercatori che beneficiano dello specifico regime agevolativo a seguito del rientro in Italia, che prevede un’esenzione del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo (articolo 44 del Dl n. 78/2010).
Con riferimento alla possibilità di accedere al concordato per i contribuenti il cui debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5mila euro (articolo 10 del decreto Cpb), l’Agenzia chiarisce che nel calcolo per la determinazione del tetto stabilito devono essere considerati complessivamente sia i debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate sia i debiti contributivi. Non concorrono invece a tale soglia i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, fino a decadenza dei relativi benefici, secondo le specifiche disposizioni applicabili.
L’Agenzia ribadisce inoltre che, ai fini dell'applicazione del Cpb, si debbano considerare omesse le dichiarazioni trasmesse oltre i 90 giorni dal termine di presentazione. Come previsto dal decreto Cpb, infatti, una delle condizioni ostative per l’accesso al nuovo istituto di compliance è rappresentata dalla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.


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