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Contratti pubblici, chiarita la normativa

Lavori pubblici di
Alle opere di urbanizzazione vanno applicate le regole dell’evidenza pubblica e viene vietato l’affidamento diretto al soggetto titolare del titolo abilitativo



Con il terzo decreto correttivo del Codice dei contratti pubblici(D.Lgs. 152/2008) il legislatore è intervenuto di nuovo sulle norme in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione introducendo due novità importanti: l’unificazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sotto un’unica disciplina e il loro assoggettamento al Codice dei contratti pubblici, a prescindere dalla soglia in cui ricadono.

Restano comunque molte le problematiche applicative in capo alle amministrazioni locali a seguito delle nuove norme, considerato anche che tale materia è regolata sia da norme urbanistico-edilizie che dalla legislazione sui contratti pubblici, a cui tra l’altro attengono competenze legislative diverse tra Stato e Regioni.

In merito a ciò, la Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha adottato nella seduta del 18 giugno scorso, uno specifico documento predisposto dal Gruppo di lavoro interregionale “Codice contratti pubblici” presso Itaca, presentato in audizione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici il 24 giugno 2009.

Il documento traccia in maniera netta la tesi dell’appartenenza di dette opere nel contesto generale delle opere pubbliche stante l’interesse proprio che mirano a soddisfare. Ne discende che, per le opere di urbanizzazione vengono utilizzate le regole dell’evidenza pubblica e conseguentemente vietato l’affidamento diretto del titolo abilitativo al soggetto titolare.

Dal combinato disposto degli articoli 32 del D.Lgs. 163/2006 e 16 del D.P.R. 380/2001 discende la configurabilità del soggetto titolare del permesso di costruire ad operare in qualità di stazione appaltante, assumendo, attraverso lo strumento della convenzione urbanistica che definisce oneri ed opere da realizzare, ogni rischio anche economico.

In ordine poi alla natura pubblica delle opere di urbanizzazione, si configura la fattispecie giuridica della delega dei poteri. Il Comune, titolare della posizione di stazione appaltante, cede con delega il mero esercizio dei relativi poteri ad essa connessi, attraverso Convenzione urbanistica, mantenendo un penetrante potere d’intervento sull’intero operato del privato.

Si è ritenuto inoltre che il soggetto privato proceda anche alla stipulazione del contratto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Tale contratto concluso dal privato (stipulante) con l’appaltatore (promittente) si configura come contratto a favore di terzo (il comune).

La Commissione ha ritenuto comunque necessario ed urgente in merito alla problematica in questione un intervento normativo da parte del legislatore, sia di fonte primaria che secondaria, che rechi una disciplina chiara ed univoca in materia nel rispetto delle competenze statali e regionali.