Solo su alcuni punti chiarificatore, per altri il decreto aumenta la confusione nel professionista e nelle aziende che hanno puntato su questa opportunità.
Le novità sostanziali riguardano una revisione dei limiti di trasmittanze per componenti opachi e finestrati e una revisione dei requisiti per l’ammissione alla detrazione di impianti a biomassa.
Le prestazioni termiche richieste alle strutture dal gennaio 2010 sono note dal 18 marzo 2008, data in cui è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DM 11 marzo 2008. A circa 700 giorni di distanza e nell’anno in cui sono già vigenti i valori 2010, si cambiano le carte in tavola: cosa significa e cosa comporta?
Per maggiore chiarezza abbiamo confrontato i valori di trasmittanza previsti dal DM 11 marzo 2008per il comma 345 e ad oggi ancora in vigore e quelli riportati nel DM in fase di pubblicazione, segnalando le differenze:
Comma 345
I componenti opachi verticali e le coperture hanno subito un’ulteriore riduzione della trasmittanza prevista per l’ammissibilità agli incentivi, questo determina ovviamente una maggiore difficoltà al raggiungimento dei limiti.
Tale modifica potrebbe incidere sulle scelte progettuali dei professionisti e sulle scelte produttive di alcune Aziende che già si erano preparate a raggiungere i traguardi nel DM 11 marzo 2008.
Per quanto riguarda le strutture orizzontali con flusso di calore verso il basso (pavimenti), secondo la relazione illustrativa allo schema di decreto, le trasmittanze previste dal DM 11 marzo 2008 erano troppo severe e quindi sono state aumentate, rendendo più facile l’accesso alle detrazioni. Allo stesso modo sono state modificate le prestazioni previste per i componenti trasparenti, rese meno severe al nord (ma più severe al sud).
Comma 344
Per quanto riguarda invece gli impianti dotati di generatori di calore, alimentati da biomasse combustibili, ai fini dell’accesso alle detrazioni in base al comma 344 riguardante il miglioramento globale dell’indice di efficienza energetica EPi :
- bisogna assumere una quota di energia fossile pari all’energia primaria realmente fornita all’impianto moltiplicata per il fattore 0,3;
- nelle zone climatiche C,D, E e F è necessario il rispetto dei requisiti di trasmittanza termica dei componenti finestrati previsti dalla Legge in vigore sull’efficienza energetica degli edifici : DPR 59/09.
Se tale ultima richiesta nasce dalla volontà di avere un involucro adeguato a un impianto altamente efficiente, allora forse sarebbe più idoneo garantire un certo livello prestazionale anche alle strutture opache.
Aspetto positivo riguarda porte e vetrine: vengono finalmente associate porte e vetrine ai componenti finestrati quindi è ufficialmente corretto il confronto con le trasmittanze previste nella tabella 4a di cui all’art. 4 comma 4 lettera c) del DPR 59/09.
Per fare fronte a questi cambiamenti il Gruppo di lavoro Efficienza energetica dell’ENEA sta preparando il nuovo sito efficienzaenergetica.acs.enea.it che sarà pronto per marzo.
Maggiori informazioni a riguardo li trovate su:Associazione Anit