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Decreto Legge 112/2008

Lavori pubblici di
L’Ance ha cercato di chiarire alcuni punti del dl il quale, sotto il profilo fiscale, contiene alcune misure di forte interesse per il settore delle costruzioni

In seguito alla pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, l’Ance è intervenuta cercano di chiarire il nuovo contesto.

Il provvedimento, entrato in vigore lo stesso 25 giugno, è ora al vaglio, in sede referente, delle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze) della Camera dei Deputati (DdL 1386 A/C) per il relativo iter di conversione in legge.

Il Decreto legge, infatti, sotto il profilo fiscale, contiene alcune misure di interesse per il settore delle costruzioni.
Vediamo, di seguito, i vari punti messi in evidenza dalla stessa Associazione.

“Piano casa” – incentivi al mercato delle locazioni (art. 11)

Nell’ambito di appositi accordi di programma, promossi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’attuazione di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di alloggi da destinare alla locazione a canone convenzionato ed all’edilizia sovvenzionata, è prevista l’emanazione di provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione, e di strumenti di incentivazione del mercato della locazione.

Secondo l’Ance, questa formulazione sarebbe troppo generica; perciò, si preferirebbe un riferimento alla riduzione dell`ICI, ovvero degli oneri di costruzione, ed alla contestuale introduzione di incentivi fiscali, quali, ad esempio, la tassazione separata dei redditi da affitto.

Imposta patrimoniale dell’1% sul valore netto dei fondi immobiliari chiusi e tassazione al 20% dei proventi dei fondi immobiliari (art. 82)

All’interno del Decreto legge è previsto l’aumento, dal 12,50% al 20%, del prelievo fiscale (a titolo di acconto come reddito d’impresa, o a titolo d’imposta per i soggetti non esercenti attività commerciale), sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d’investimento immobiliare.

Per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, a ristretta base partecipativa (meno di dieci partecipanti) e in presenza di specifiche condizioni, è prevista l’applicazione di una imposta patrimoniale annuale, pari all`1% del valore netto del fondo stesso.

Disposizioni in materia di studi di settore (artt. 33-83)

Il provvedimento prevede che gli Studi di Settore debbano essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d’imposta in cui sono applicabili, mentre, in via transitoria, per il 2008 viene previsto che la pubblicazione possa essere effettuata entro il 31 dicembre 2008.

Inoltre, in attuazione del federalismo fiscale, viene stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2009, gli Studi di Settore debbano essere elaborati su base regionale o comunale.
A tal proposito, con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze verranno stabilite le modalità di elaborazione degli Studi a livello regionale o comunale, che, in modo graduale, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2013.

Le norme attuative dovranno anche garantire la partecipazione dei Comuni all’elaborazione degli stessi Studi di settore.

Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie (art.3)

La normativa prevede l’esenzione dall’Irpef delle plusvalenze conseguenti alla cessione di partecipazioni detenute da almeno tre anni in società di capitali e di persone (con esclusione delle società semplici), costituite da non più di sette anni.

In particolare, l’agevolazione opera a condizione che:
• Le medesime plusvalenze siano reinvestite entro i due anni successivi in partecipazioni in società di capitali o in società commerciali, costituite da non più di tre anni e che svolgano la medesima attività della società le cui partecipazioni sono state cedute.
• L’importo dell’esenzione non può essere superiore a 5 volte il costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono cedute, negli ultimi cinque anni, per l’acquisto, o la realizzazione, di beni materiali ed immateriali ammortizzabili, diversi dagli immobili, nonché per spese di ricerca e sviluppo.

Rateizzazione debiti iscritti a ruolo (art. 83)

Il Decreto Legge prevede la soppressione dell’obbligo di prestare la garanzia fideiussoria, come condizione per usufruire della predetta ripartizione di pagamento, nell’ipotesi di richiesta di rateazione di somme iscritte a ruolo maggiori di 50.000 euro.