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Decreto Milleproroghe: testo di conversione approvato dal Senato in prima lettura

Edilizia di
Rinviata l’entrata in vigore delle norme relative a centrale unica di committenza, Banca dati nazionale dei contratti pubblici, adeguamento ai nuovi parametri di utilizzo di fonti rinnovabili


L’Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 150/2013 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (DDL 1214/S – Relatore il Sen. Giuseppe Esposito del Gruppo NCD), con modifiche al testo approvato dalla Commissione Affari Costituzionali.
 
Tra le principali novità si segnalano le seguenti, alcune delle quali recepiscono quanto auspicato dall’Ance:
 
- Viene ulteriormente prorogato dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 il termine, di cui all’articolo 23, c. 5, del DL 201/2011, a decorrere dal quale i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti devono obbligatoriamente affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. Vengono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati dal 1° gennaio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento.
 
- È stata prorogata, dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014, l'incremento della tolleranza (dal 25% al 50%) nella revisione triennale dell'attestazione SOA, introdotta dall’art. 1, c. 3, del DL 73/2012 convertito dalla L. 119/2012.
 
- Viene differita dal 1° gennaio 2013 al 1° luglio 2014 l’entrata in vigore della norma di cui all’art. 6-bis del D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti) secondo cui la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle gare d’appalto è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.
 
- Viene differito al 31 dicembre 2016 il termine di cui all’art. 12, c. 7-9, del DL 83/20124 per la ratifica dei contratti di programma volti a consentire la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale a favore dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
 
- Vengono prorogati di un anno i termini di applicazione degli obblighi di integrazione di energia prodotta da fonti rinnovabili per i nuovi edifici e per gli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, fissati dall’Allegato 3 del D.Lgs 28/2011. In particolare, è prorogato al 31 dicembre 2014 il termine entro cui gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 20% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Non più dal 1° gennaio 2014 quindi, bensì a partire dal 1° gennaio 2015 (e fino al 31 dicembre 2016) occorrerà realizzare impianti tali da garantire il contemporaneo rispetto del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 35% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. Allo stesso modo, è rinviato al 1° gennaio 2015 l’incremento del 23% della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze.
 
- Viene disposta la proroga al 2014 del periodo di efficacia della norma di cui all’art. 70, comma 1, del Dlgs 276/2003 che amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del lavoro accessorio.
 
- Viene innalzata da sei a dodici mesi la proroga, contenuta nel testo del decreto, dei termini in materia di impianti funiviari di cui si prevede l'ammodernamento, estendendola anche agli impianti inattivi da non più di sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento
 
- Viene prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere. Viene, altresì, demandato ad un decreto del Ministro dell’Interno l’aggiornamento delle regole tecniche di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività turistico-alberghiere di cui al DM 9 aprile 1994 semplificando i requisiti ivi prescritti.
 
- Viene modificata la norma del testo, che proroga di un anno la cessazione, fissata al 31 dicembre 2013, dell'ufficio del commissario ad acta previsto dall’art. 86 della Legge n. 289 del 2002 per la definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nelle aree della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Al riguardo, viene precisato che tale proroga cessa il 1° maggio salvo che le Commissioni parlamentari, prima di questa data, si esprimano favorevolmente sul rendiconto dell'attività svolta che il commissario ad acta è tenuto a presentare.
 
- Vengono prorogati di un anno i termini, di cui all’art. 38 del Dlgs 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché per gli enti locali ubicati nei medesimi territori.
 
Nel corso dell’esame in Aula sono stati accolti alcuni ordini del giorno tra cui:
- G6.300 del Relatore che impegna il Governo, in particolare, a “porre in essere ogni iniziativa per evitare ulteriori proroghe e, in particolare, a mettere in atto tutte le misure necessarie per rendere quanto più agevole la procedura di assegnazione degli appalti per i lavori di messa a norma e in sicurezza degli edifici scolastici”;
- G4.200 (a firma della Sen. Bernini del Gruppo FI), G4.201 del Relatore e G4.202 del Relatore che impegnano il Governo, in particolare, ad adottare anche con il ricorso alla decretazione d’urgenza misure agevolative per l’accesso al mercato delle abitazioni.
 
Il decreto legge, che scade il 28 febbraio p.v., passa ora alla seconda lettura della Camera dei Deputati.