La Camera del Deputati ha approvato - in seconda lettura, nella seduta del 25 febbraio - il Decreto legge 225/2010 recante ``Proroga di interventi in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie`` (cd. ``mille proroghe``) (DDL 4086/C), con la questione di fiducia su un maxiemendamento del Governo che riproduce con alcune modifiche le numerose disposizioni approvate dal Senato. Successivamente anche il Senato ha approvato il nuoto testo.
In particolare, il maxi-emendamento ha eliminato, tra le altre, le seguenti disposizioni:
- Proroga, per un periodo corrispondente alla durata dello stato di emergenza, delle concessioni-contratto rilasciate da enti pubblici nell`interesse di operatori economici le cui strutture siano state danneggiate da fenomeni vulcanici del Monte Etna nel luglio 2001 e nell`ottobre 2002.
- Estensione anche al Presidente dell`Autorita` per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture della norma - gia` vigente per i membri della medesima Autorita` (ex art. 6 del Dlgs 163/2006) - che prevede la durata in carica per sette anni senza possibilita` di riconferma.
- Esclusione della retrocessione o restituzione degli immobili acquisiti al patrimonio di Roma capitale, salvo consenso dell`Ente.
- Proroga della sospensione dei termini per l`esecuzione delle demolizioni di immobili abusiviin Campania a seguito di sentenza penale di condanna.
- Definizione della composizione dei Consigli comunali e delle Giunte comunali, nei Comuni con piu` di un milione di abitanti.
Nel testo licenziato e` stata confermata, in particolare, la disposizione - gia` contenuta nel testo originario - che proroga i termini di efficacia delle norme transitorie di cui all`art. 253 del DLgs 163/2006 (Codice degli Appalti) - scaduti il 30 dicembre 2010 - che consentono alle imprese di fare riferimento per la qualificazione negli appalti pubblici ai migliori 5 anni del decennio antecedente per comprovare i requisiti di capacita` economico-finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio-annuo nonche` a tutto il decennio antecedente per comprovare il requisito di idoneita` tecnica mediante i lavori eseguiti.
Tale disposizione fa parte delle proroghe ``non onerose``, previste dal provvedimento, il cui termine di scadenza viene fissato al 31 marzo 2011 con la previsione di un'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011, da adottarsi con uno o piu` decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell`art. 17, comma 3 della L. 400/1988, di concerto con il Ministro dell`Economia e delle Finanze.
Confermata, altresi`, la norma, introdotta al Senato, con cui viene prorogato di tre anni il termine di cinque anni dalla stipula dell`atto per il completamento dell`intervento, previsto quale condizione per l`applicazione dell`imposta di registro all`1%, per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all`attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati (art.1, comma 25, L.344/2007- finanziaria 2008). Nella disposizione viene altresi` precisato che il beneficio fiscale si applica a partire dagli atti stipulati nel 2005.