È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2008 il testo del decreto firmato dal Ministro dello Sviluppo in materia di Regime di aiuto a Ricerca, Sviluppo e Innovazione.
Il testo del decreto prevede una serie di agevolazioni destinate a diverse categorie di soggetti, quali:
• Le piccole, medie e grandi imprese che operano in tutti i settori di attività, ad esclusione di quello agricolo e dei trasporti;
• Gli organismo e i centri di ricerca pubblici e privati;
• Le persone giuridiche che assumono la gestione di poli di innovazione, come vengono definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
Le agevolazioni previste all’interno del decreto sono concesse per:
• Progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
• Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale;
• Spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI;
• Progetti di innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi;
• Acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione per le PMI;
• Messa a disposizione di personale altamente qualificato;
• Creazione, ampliamento e animazione dei poli di innovazione.
I progetti e le attività innovative oggetto dell’attenzione del Ministero per l’elargizione delle agevolazioni, possono essere portati a termine dai soggetti competenti anche in forma congiunta, attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati attraverso appositi contratti o con la costituzione di consorzi e altre forme di associazione anche temporanee.
All’articolo 2, comma 4, del decreto, vengono definite con precisione le varie definizioni fondamentali. Nello specifico
• Per “ricerca fondamentale” si intendono lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
• Nella definizione “ricerca industriale” vengono comprese sia la ricerca pianificata sia le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;
• Per “sviluppo sperimentale” si intende l’acquisizione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e delle capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. All’interno di tale definizione rientra anche la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali;
• Per “innovazione del processo” si intende l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato;
• La definizione “innovazione organizzativa” si riferisce alle applicazioni di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell’imprese, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell’impresa;
• Per “personale altamente qualificato” si intendono ricercatori, ingegneri, progettisti e direttori marketing, titolari di un diploma universitario e dotati di un’esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore. In questo caso, anche la formazione per il dottorato vale come esperienza professionale;
• I “poli di innovazione” sono raggruppamenti di imprese indipendenti attivi in un particolare settore o regione, e destinati a stimolare l’attività innovativa, incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra le imprese che costituiscono il polo;
• Gli “organismi di ricerca” sono i soggetti senza scopo di lucro, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
• Infine, per “nuova impresa innovatrice” si intende la piccola impresa esistente da meno di sei anni al momento della concessione dell’agevolazione, per la quale si può dimostrare, sulla base di un piano d’impresa, lo sviluppo futuro di prodotti, servizi e processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati, oppure il fatto che le sue spese di Ricerca e Sviluppo rappresentano almeno il 15% del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell’aiuto.
Per poter ottenere le agevolazioni previste dal decreto, i progetti e le attività devono essere avviati in seguito alla presentazione della domanda stessa, presentando, ovviamente, degli studi di fattibilità relativi ai progetti per i quali vengono richiesti gli aiuti.
Tali agevolazioni possono essere concesse come contributi diretti alla spesa (in conto capitale e in conto impianti, in caso di spese ammissibili relative a immobilizzazioni come definite dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile), come contributi in conto interessi e come anticipi rimborsabili.
Tali aiuti, concessi solamente a fronte di progetti di ricerca e sviluppo, possono avere un importo non superiore al 60% (per la fase della ricerca industriale) o al 40% (per la fase di sviluppo sperimentale) dei costi ammissibili.
Tuttavia, è prevista la possibilità di ottenere delle maggiorazioni in alcuni casi particolari, specificati all’interno dell’art. 5.
All’articolo 6 si ricorda che le agevolazioni previste dal decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse spese ammissibili.
Inoltre, la concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva valutazione dettagliata da parte della Commissione Europea, secondo quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).