Le imprese di costruzione sono nettamente a favore dello sviluppo delle energie rinnovabili. La quota destinata alle rinnovabili, all`interno del piano energetico nazionale con obiettivi 2020, infatti andrebbe incrementata. E` necessario, inoltre, favorire la diffusione di impianti sia sulle costruzioni esistenti che sulle nuove, anche ai fini di contribuire in maniera importante agli obiettivi di risparmio energetico, sensibilizzando cosi` tutti gli utenti. Questi obiettivi devono pero` essere perseguiti attraverso una transizione equilibrata e senza soluzioni di continuita`, con un sistema di incentivi sempre piu` ridotto e che sia quindi in grado di favorire i processi industriali, eliminando i fattori puramente speculativi attualmente presenti sul mercato.
Cio` che pero` non e` condivisibile secondo Ance e Ancpl-Legacoop sono le norme contenute nel decreto in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che comportano una sostanziale parificazione dei diritti acquisiti - e che vanno assolutamente salvaguardati (autorizzazioni uniche rilasciate a seguito di un processo che attraverso VIA e consultazioni di tutti gli Enti interessati si conclude al termine di un percorso che in molti casi richiede fino a due anni) - con le iniziative semplicemente avviate prima del 1° gennaio 2011, che sono quindi ad oggi prive di qualsiasi titolo abilitativo.
Oltretutto, il termine del 31 maggio 2011, riferito tra l`altro ad un fatto di terzo (entrata in esercizio legata ad attivita` di Enel o Terna) risulta, da una parte, assolutamente incongruo - in quanto i tempi di connessione sono mediamente di alcuni mesi e, quindi, siamo in presenza di una disposizione sostanzialmente retroattiva - e, dall`altra parte, crea una discriminazione/disparita` di trattamento con gli operatori che, rispetto al termine del 30 giugno 2011, concesso dalla cosiddetta ``legge Alcoa``, e per beneficiare della medesima tariffa, hanno dovuto completare gli impianti entro il 31 Dicembre 2010.
Le imprese di costruzione chiedono quindi che sia garantita in maniera assoluta la tutela dei diritti acquisiti, eliminando il termine del 31 maggio per l`entrata in esercizio dei soli impianti in possesso di Autorizzazioni Uniche ottenute prima dell`entrata in vigore del decreto.