Decreto sul rilancio dell’occupazione approvato alla Camera. Ecco le principali misure

Edilizia di Marco Zibetti
Novità importanti riguardano Durc, apprendistato, formazione pubblica, contratti a termine e micro-studi professionali. Il provvedimento dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 19 Maggio


Lo scorso 24 Aprile l'aula della Camera ha dato il via libera, in prima lettura, al Dl n.34/2014 recante "Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese". Il provvedimento dovrà ora essere convertito in legge entro il prossimo 19 Maggio. Tra le novità più importanti si segnalano:

Durc
L'articolo 4 prevede che l'emissione del documento venga sostituito da una verifica telematica dematerializzando il Durc. Cosi il testo: "Chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps, dell'Inail e delle Casse edili". La copertura è prevista per 120 giorni. Viene evidenziato che la verifica della regolarità riguarda i pagamenti scaduti "sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata".
Allungando la validità, quindi, a sei mesi. E' stato previsto, infine, che nell'emanazione del decreto ministeriale attuativo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali debba sentire (oltre a INPS e INAIL) anche la Commissione nazionale paritetica delle Casse edili e che all'aggiornamento del decreto medesimo si possa procedere in qualsiasi momento se ne ravvisi la necessità (non necessariamente, quindi, a cadenza annuale).
Viene anche previsto l'obbligo per il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di trasmettere alle Camere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione, del Decreto-Legge, una relazione sugli effetti della nuova disciplina.

Apprendistato
Vengono previsti piani formativi che andranno presentati in forma scritta e sintetica. Viene altresì rivisto il vincolo al numero minimo di apprendisti da stabilizzare che passa al 20% per i datori di lavoro con almeno 30 dipendenti. E' stato specificato che la retribuzione dell'apprendista (nell'apprendistato di primo livello), fissata al 35% per le ore di formazione, debba intendersi come limite minimo (quindi derogabile in melius dal datore di lavoro).

Formazione pubblica
Viene introdotto l'obbligo per il datore di lavoro di integrare la formazione aziendale (on the job) con la formazione pubblica a condizione che la Regione provveda a comunicare al datore di lavoro le modalità per fruire dell'offerta formativa entro 45 giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro; pertanto, decorso tale termine il datore del lavoro non è più tenuto ad avvalersi della formazione pubblica.

Contratti a termine
Il testo prevede l'eliminazione dell'obbligo di indicare la causale del rapporto di lavoro, indipendentemente da quando avviene il rinnovo. Viene, inoltre, portato il numero di proroghe a cinque. Si specifica inoltre che il tetto legale del 20% va riferito ai soli lavoratori assunti a tempo indeterminato dallo stesso datore di lavoro (e non, genericamente, all' "organico complessivo") e che il conteggio va riferito a quelli in forza al 1°gennaio dell'anno di assunzione; viene precisato che il tetto legale del 20% riguarda solo i contratti a tempo determinato (e non anche i rapporti a termine relativi a lavoratori di cui il medesimo datore di lavoro si avvalga nell'ambito di un rapporto di somministrazione).
Si stabilisce che il superamento del tetto legale del 20% viene sanzionato prevedendo che i contratti in eccesso si considerano a tempo indeterminato sin dalla loro costituzione.Viene introdotta una disciplina transitoria (articolo 2-bis) al fine di precisare che:
- il tetto legale del 20% (con la relativa sanzione) non si applica ai rapporti di lavoro instaurati prima dell'entrata in vigore del decreto-legge;
- restano comunque fermi i diversi limiti quantitativi previsti dallacontrattazione collettiva;
- nei settori privi di una disciplina contrattuale, per i datori che alla data di entrata in vigore del Decreto-Legge occupino lavoratori a termine oltre il tetto legale del 20%, l'obbligo di adeguamento scatta dal 1° Gennaio 2015; fin quando il datore di lavori non rientri al di sotto di tale limite non può comunque stipulare nuovi contratti a tempo determinato.

Micro-studi professionali
Viene estesa la possibilità di sottoscrivere almeno un contratto a termine fino a cinque dipendenti totali viene estesa anche ai micro-studi professionali recita il testo: "Per il datore di lavoro che occupa fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato".


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