Tra le misure a sostegno dell'edilizia contenute nell'ultima versione del decreto legge sullo sviluppo, si riscontrano le seguenti novità per il settore:
• permesso di costruire con silenzio assenso
Già presente nel decreto sviluppo di luglio (Legge n. 106/2011), che aveva modificato il Dpr 380/2001, Testo Unico dell'edilizia, la nuova disposizione introduce termini più ristretti. Nello specifico, il permesso di costruire si intende formato per silenzio assenso se, in assenza di un motivato diniego da parte del dirigente o del responsabile dell'ufficio, siano decorsi inutilmente 90 giorni, che aumentano a 140 nel caso di Comuni con più di 100 mila abitanti o di progetti particolarmente complessi.
Si tratta di un parziale snellimento rispetto al primo decreto sviluppo, che in presenza di progetti complessi e Comuni maggiormente popolati prevedeva invece il raddoppio dei termini, portando a 180 giorni il lasso di tempo necessario per ottenere il permesso di costruire con silenzio assenso.
• recupero patrimonio edilizio esistente
Per favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, inoltre, il nuovo decreto stabilisce che gli enti locali si conformino al criterio in base al quale i contributi commisurati a oneri di urbanizzazione e costo di produzione devono essere adeguatamente differenziati a seconda che si riferiscano alla ristrutturazione e al recupero degli edifici esistenti o alla realizzazione di nuove costruzioni.
• assicurazione obbligatoria per i danni derivanti da incendio o calamità naturali.
Tale assicurazione dovrebbe essere stipulata a favore degli edifici abitativi per garantire riparazioni tempestive. La copertura riguarda terremoti, maremoti, frane, alluvioni e inondazioni, commisurando i premi al livello di rischio delle diverse aree geografiche. Non è prevista l'applicazione della misura agli edifici abusivi o che non abbiano ancora ottenuto la sanatoria.
• Costituzione di società tra professionisti.
Viene consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico a patto che l'atto costitutivo preveda:
- l'esercizio in via esclusivo dell'attività professionale da parte dei soci;
- l'ammissione in qualità di soci di professionisti abilitati, o di soggetti non professionisti che ricoprano ruolo tecnici o per finalità di investimento, fermo restando il diniego a partecipare alle attività riservate agli organi di amministrazione della società;
- che l'esecuzione degli incarichi professionali siano eseguiti solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionali richiesta. La denominazione sociale della società (in qualsiasi forma) deve contenere l'indicazione di "società tra professionisti". Un soggetto può partecipare solo ad una società.
• Abolizione dei minimi tariffari anche come riferimento.
Proseguendo nella lotta all'applicazione dei minimi tariffari per le attività intellettuali, il decreto Sviluppo elimina dall'art. 3, comma 5, lett d) del Dl n. 138/2011 (convertito dalla legge n. 148/2011) ogni riferimento alle tariffe professionali, che non potranno essere utilizzate neanche come base per la pattuizione del compenso professionale.
• Impianti termici.
Viene soppresso l'obbligo di denuncia di installazione e modifica degli impianti termici (abrogazione dell'art. 284 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dall'art. 3, comma 17 del D.Lgs. n. 128/2010).
• Certificazione dei debiti delle P.A.
Il decreto Sviluppo prevede la certificazione dei debiti delle pubbliche amministrazioni, purché gli stessi siano liquidi ed esigibili, in modo che gli stessi possano essere ceduti a istituti di credito e società di factoring.
• Garanzia dello Stato per i mutui prima casa.
Lo Stato si farà garante per la sottoscrizione dei mutui stipulati da giovani coppie di sposi prive di contratto di lavoro a tempo indeterminato per l'acquisto della prima casa.