Con la pubblicazione del D.M. 26 gennaio 2010, ``Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici``, nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2010, vengono modificati, tra l`altro, i valori limite della trasmittanza delle strutture opache e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l`edificio verso l`esterno o verso locali non riscaldati, per accedere alla detrazione fiscale del 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
La detrazione del 55% era stata introdotta dall`art. 1, commi 344-349, della legge 296/2006, Finanziaria 2007 e prorogata fino al 31 dicembre 2010 dall`art. 1, commi 20-24 della legge 244/2007, Finanziaria 2008.
Il decreto, le cui disposizioni si applicano a partire dal 30° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ovvero dal 13 marzo 2010, prevede le seguenti novita`:
- Introduzione di una condizione aggiuntiva da rispettare per le chiusure apribili e assimilabili, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti alimentati a biomasse
- Introduzione di un coefficiente di correzione per valutare la quota di energia fossile, relativa alla fase di produzione del combustibile, nel caso di sostituzione di impianti con quelli a biomassa
- Modifiche ai valori di trasmittanza delle strutture opache e delle chiusure apribili e assimilabili che delimitano l`edificio verso l`esterno o verso locali non riscaldati
- Modifica ai riferimenti delle metodologie per il calcolo dei requisiti
Nel dettaglio riguardano:
1. Introduzione di una condizione aggiuntiva da rispettare per le chiusure apribili e assimilabili, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti alimentati a biomasse (art. 1, comma 2 del D.M. 11/3/2008 cosi` come modificato ed integrato dal DM 26 gennaio 2010).
Il DM 11/3/2008 prevede che, qualora l`intervento di riqualificazione energetica globale dell`edificio includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare le seguenti ulteriori condizioni:
a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
b) rispettare i limiti di emissione di cui all`allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, ovvero i piu` restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti;
c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell`allegato X alla parte quinta del medesimo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.
Con il DM 26 gennaio 2010 viene introdotta una nuova condizione: i valori della trasmittanza delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, che ne delimitano l`edificio verso l`esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i valori limite riportati nella tabella 4 a, presente al punto 4, dell`Allegato C del D. lgs 192/05, limitatamente al caso di edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F.
Il Ministrero giustifica tale ulteriore prescrizione con la necessita` di evitare che si ricorra ad un utilizzo incontrollato delle biomasse in edifici con involucro a basse prestazioni energetiche, contribuendo cosi` anche a contenere l`immissione di polveri sottili nell`aria.
Viene inoltre stabilito che i soggetti, che intendono avvalersi delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dichiarino il rispetto dei predetti requisiti in sede di trasmissione all`Enea della documentazione richiesta (articolo 4 del DM 19 febbraio 2007 e successive modificazioni).
2. Introduzione di un coefficiente di correzione per valutare la quota di energia fossile, relativa alla fase di produzione del combustibile, nel caso di sostituzione di impianti con quelli a biomassa (art. 3, comma 3 del D.M. 11/3/2008 cosi` come modificato ed integrato dal DM 26 gennaio 2010)
Al fine di promuovere l`utilizzo delle biomasse combustibili in un contesto paritario con le altre fonti (fossili o rinnovabili), si e` introdotto un coefficiente di correzione pari a 0,3. Pertanto verra` computata, ai fini del calcolo dell`indice di prestazione energetica, una quota di energia pari al 30% dell`energia primaria realmente fornita all`impianto, come se provenisse da fonte fossile non rinnovabile.
Tale coefficiente, motiva il Ministero, consegue dalla valutazione di analoghi coefficienti definiti da norme regionali ed e` riferito alla quota parte dei combustibili correlata alle fasi di preparazione della biomassa (raccolta, trasformazione, confezionamento e trasporto).
3. Modifiche ai valori di trasmittanza delle strutture opache e delle chiusure apribili e ammissibili che delimitano l`edificio verso l`esterno o verso locali non riscaldati (art. 2, comma 1 del D.M. 11/3/2008 cosi` come modificato ed integrato dal DM 26 gennaio 2010)
Il Ministero ha rilevato alcune difficolta` applicative per il conseguimento delle prestazioni fissate dal decreto del 2008. Per rimuovere tali ostacoli, ha ritenuto opportuno riequilibrare i valori limite di trasmittanza in funzione delle tecnologie disponibili e delle diverse zone climatiche in cui sono eseguiti gli interventi.
Risultavano essere troppo stringenti i valori richiesti per le ristrutturazioni dei solai di base anche in relazione alle prestazioni richieste alle pareti verticali e alle coperture. Per quanto riguarda le chiusure apribili e assimilabili, le modifiche tengono conto delle differenze climatiche.
All`Allegato B del testo coordinato del DM 11 marzo 2008 viene riportata la tabella 2 dei valori della trasmittanza termica delle strutture componenti l`involucro edilizio, applicabili dal 1 gennaio 2010 ed espressi in W/m2K, cosi` come modificata dal DM del 26 gennaio 2010.
4. Modifica ai riferimenti delle metodologie per il calcolo dei requisiti
Per quanto riguarda le metodologie di calcolo delle trasmittanze degli elementi costituenti l`involucro edilizio e per la climatizzazione invernale, non si fa piu` riferimento all`allegato I al D. Lgs 192/05 ma al DPR n. 59/2009.
Per il calcolo dell`indice di prestazione energetica dell`edificio, viene inoltre specificato che si puo` anche utilizzare lo schema di procedura semplificata di cui all`allegato G al DM 7/4/2008 od all`allegato 2 al DM 26/6/2009.
Si segnala, infine, che le disposizioni del decreto si applicano esclusivamente alle spese sostenute dopo l`entrata in vigore del decreto e che, entro i trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, l`ENEA provvedera` ad aggiornare la modulistica da compilare per accedere alla detrazione fiscale.