Proseguono gli interventi dell’Agenzia delle Entrate in riferimento a quesiti e interpelli di alcuni contribuenti in riferimento alla detrazione di imposta del 55% per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica.
Con la Risoluzione n. 299/E del 14 luglio, infatti, l’Agenzia ha stabilito che la detrazione del 55% per l’intero costo sostenuto non può essere riconosciuta a chi sostituisce il vecchio impianto di riscaldamento con pannelli solari che, oltre a integrare il riscaldamento invernale, permettono di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva e che integrano solo in parte il riscaldamento dell'acqua calda per uso sanitario.
Tale detrazione, sempre stando a quanto definito dalla Risoluzione dell’Agenzia che ha basato la propria risposta sull’attuazione della legge finanziaria 2007, è possibile solo per il riscaldamento dell’acqua calda a uso sanitario.
L’Agenzia, con la Risoluzione n. 299/E ha risposto al quesito posto da un contribuente agli uffici fiscali della regione Campania.
Nello specifico, il contribuente intendeva realizzare, su un edificio esistente destinato a opificio, un impianto di Solar Cooling, ovvero un impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall'acqua calda prodotta da pannelli solari. Tale impianto può funzionare anche in inverno utilizzando l'acqua calda dei pannelli solari per l'integrazione al riscaldamento invernale. I pannelli solari integrano anche il riscaldamento annuale dell'acqua calda a uso sanitario.
Per la realizzazione dell’impianto in questione, ha specificato l’istante, occorrono pannelli solari, torre evaporativa, gruppo ad assorbimento a bromuro di litio, caldaia per l’integrazione e chiller per l’integrazione.
All’interno dell’istanza presentata agli uffici fiscali della Campania, il contribuente ha, inoltre, fatto riferimento anche alle tubazioni di collegamento, ai collettori, all'isolamento, ai bollitori, agli organi di controllo e comando, alle centraline, etc. e ad altre componenti necessarie per collegare all'impianto esistente l'integrazione con solar cooling.
Il contribuente, dopo aver chiarito con precisione il sistema di solar cooling, ha espresso le proprie incertezze in merito alle spese effettivamente agevolabili, con particolare riferimento ai macchinari indicati nell'elenco, sostenendo che la detrazione dovrebbe spettare quanto meno per la caldaia e i pannelli solari, ma che le procedure di riqualificazione energetica riguardano anche la climatizzazione invernale.
Infatti, nel caso in oggetto, l'impianto, nel suo complesso, permette l'integrazione energetica invernale con fonte rinnovabile e riguarda anche la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con la possibilità di ottenere una riduzione del fabbisogno estivo, anche se quest'ultimo non è regolato in alcuna norma.
Nella propria interpretazione, il contribuente ha ritenuto di poter installare i pannelli solari per realizzare l'impianto portando in detrazione il 55% delle spese sostenute nei modi, nei tempi e nei limiti dettati dal comma 346 della legge finanziaria 2007, nonché in base alle modifiche introdotte dalla legge finanziaria del 2008.
Oltre a ciò, l'istante ha ritenuto, nella propria interpretazione, di poter installare tutti gli altri componenti sfruttando la detrazione del 55% delle spese sostenute in accordo con il comma 347 della legge finanziaria 2007, come modificato dalla legge finanziaria del 2008.
Come definito dallo stesso contribuente, la norma sul risparmio energetico che prevede lo sconto fiscale del 55% delle spese affrontate per riqualificare un immobile, è stata introdotta con la legge finanziaria 2007, nei suoi commi dal 344 al 349, attuata con il decreto interministeriale del 19 febbraio 2007.
Proprio questo provvedimento definisce le caratteristiche tecniche dei pannelli solari che danno diritto all'agevolazione e ribadisce che gli stessi devono essere destinati alla produzione di acqua calda per uso sanitario.
La legge finanziaria 2008, legge che ha prorogato l'agevolazione fiscale sino al 31 dicembre 2010, ha esteso il beneficio della detrazione d'imposta anche alle spese per la sostituzione degli impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.
Inoltre, ha previsto l'applicabilità della detrazione per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. Tuttavia, il comma 21 della legge finanziaria 2008, condiziona l'utilizzo della detrazione all'emanazione di uno specifico decreto attuativo che non è stato ancora adottato.
Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate deve necessariamente basarsi ancora su quanto stabilito dalla applicazione della Finanziaria 2007, non potendo definire, in via interpretativa, quali impianti rientrino nel campo di applicazione della Finanziaria 2008, data la genericità della formulazione della norma.
Quindi, nel caso preso in oggetto, il contribuente potrà applicare la detrazione del 55% solo sulle spese direttamente ricollegabili all'installazione di pannelli solari utilizzati per la produzione di acqua calda e aventi le caratteristiche individuate nel decreto attuativo del 19 febbraio 2007.