In caso di abitazione concessa in locazione, la detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica spetta sia al nudo proprietario che all`inquilino, in ragione della quota di spese da ciascuno effettivamente sostenuta.
Questo uno dei chiarimenti presenti all`interno della Circolare n.38/E del 23 giugno 2010, con la quale l`Agenzia delle Entrate ha ufficializzato i propri orientamenti espressi nel corso dell`incontro con l`Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in merito a diversi profili fiscali riguardanti il Modello Unico 2010.
In particolare, la fattispecie analizzata riguarda un`abitazione posseduta da due persone fisiche (nudo proprietario e usufruttuario) e concessa in locazione ad un terzo soggetto (anch`esso persona fisica), sulla quale sono stati eseguiti interventi di sostituzione dei serramenti agevolati con la detrazione del 55%, in base alla seguente ripartizione delle spese:
- 70% a carico del nudo proprietario,
- 30% a carico dell`inquilino.
Sul punto, l`Agenzia delle Entrate specifica che, qualora siano rispettate tutte le condizioni previste (pagamento mediante bonifico con identificazione del beneficiario della detrazione, limite di agevolazione pari a 60.000 euro e rispetto dei parametri tecnici dell`intervento), ``la detrazione spetta sia al nudo proprietario che all`inquilino per l`ammontare di spesa effettivamente sostenuto da ciascuno``. Inoltre, la documentazione da inviare all`Enea (scheda informativa dei lavori) puo` essere unica e riferita al complessivo intervento e ad entrambi i beneficiari dell`agevolazione.
In tal modo, deve intendersi sostanzialmente confermato quanto sostenuto dall`ANCE, circa il fatto che il restrittivo orientamento, in base al quale la detrazione del 55% non spetta per gli immobili locati a terzi, e` circoscritto ai soli fabbricati posseduti ed affittati da imprese (e non anche a quelli di proprieta` di privati persone fisiche e da questi concessi in locazione a terzi).
In merito a quest`ultima questione, si evidenzia che l`ANCE sta comunque continuando a portare avanti le piu` opportune iniziative, affinche`, accanto alla proroga ed alla rimodulazione del beneficio (in scadenza al 31 dicembre 2010), si possa pervenire al superamento (anche in via normativa) della limitante interpretazione amministrativa che, unitamente a quella che ha escluso l`agevolazione per i fabbricati destinati alla vendita, ha di fatto notevolmente ristretto l`ambito applicativo della detrazione per le imprese del settore immobiliare.