Ai fini della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ed in vista della prossima scadenza del 31 maggio 2010 per la presentazione del Modello 730/2010 (relativo ai redditi 2009), i contribuenti possono correggere eventuali errori contenuti nella scheda informativa inviata all`ENEA, riguardanti l`indicazione delle spese effettivamente sostenute nel 2009, presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai centri di assistenza fiscale (CAF).
Questo quanto chiarisce l`Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.44/E del 27 maggio 2010, nella quale viene ulteriormente specificato che la dichiarazione si rende necessaria a causa del mancato completamento della procedura informatica, che consentira` l`invio, con modalita` telematiche, della comunicazione correttiva/integrativa della scheda informativa originariamente inviata (cfr. anche Comunicato stampa del 27 maggio 2010).
Tale precisazione giunge a seguito delle istruzioni fornite dalla C.M. n.21/E del 23 aprile 2010, che, come noto, ha previsto la possibilita`, per il contribuente, di correggere/integrare, esclusivamente con modalita` telematiche, la scheda informativa inviata all`ENEA, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale viene effettuata la detrazione.
Pertanto, chiarisce la citata R.M. n.44/E/2010, i contribuenti che, nel 2009, hanno sostenuto spese agevolabili con la detrazione del 55%, non riportandone, per errore, l`intero ammontare nella scheda informativa gia` inviata all`ENEA, possono comunque calcolare l`agevolazione spettante, in sede di presentazione del Modello 730/2010, considerando anche l`importo delle spese originariamente non indicate, purche`:
- presentino ai soggetti che prestano l`assistenza fiscale una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.47 D.P.R. 445/2000), che evidenzi i dati della scheda informativa precedentemente trasmessa all`ENEA opportunamente modificati;
- provvedano ad inviare telematicamente la scheda rettificativa, entro 90 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica da parte dell`ENEA.
Si segnala che tale ultimo adempimento rimane in ogni caso necessario per fruire della detrazione del 55% sull`intera spesa sostenuta.
Come precisato dall`Agenzia delle Entrate, infatti, ove il contribuente non proceda all`invio della scheda rettificativa entro i 90 giorni successivi all`attivazione della citata procedura, la parte di detrazione riferita alle spese originariamente non indicate nella scheda informativa deve ritenersi indebita (e, come tale, suscettibile di recupero da parte dell`Amministrazione).