Detrazione del 55%, semplificate le procedure per lo sconto

Lavori pubblici di Marco Zibetti
Esaminato dall'Ance il dm che, confermando la non cumulabilità di 55% e fotovoltaico, semplifica le procedure. Tra le novità, la facoltà di sostituire l'asseverazione di un tecnico abilitato con quella del direttore lavori


Non cumulabilita` del 55% per interventi di riqualificazione energetica con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell`energia e semplificazione degli adempimenti amministrativi per usufruire della detrazione in questione.

Queste le disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dell`Economia e delle Finanze 6 agosto 2009, recante ``Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente``, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.224 del 26 settembre 2009, in vigore a partire dall`11 ottobre 2009, in attuazione di quanto disposto attraverso l`art.29, comma 6, del DL 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 del 28 gennaio 2009.

Tra le principali misure previste si segnala:

- la possibilita` di sostituire l`asseverazione di un tecnico abilitato con quella resa dal direttore lavori sulla conformita` al progetto delle opere realizzate.

L`asseverazione potra` essere esplicitata anche nella relazione attestante le rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici;

- l`eliminazione della necessita` della certificazione dei singoli componenti rilasciata nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformita` del prodotto, per quanto concerne la sostituzione di finestre comprensive di infissi;

- l`eliminazione dell`obbligo di produrre la certificazione di qualita` del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, per quanto concerne i pannelli solari realizzati in autocostruzione;

- l`introduzione di nuovi valori, relativamente alle prestazioni delle pompe di calore, rispondenti ai requisiti minimi indicati nell`Allegato I al Decreto, per i lavori realizzati a partire dal periodo d`imposta in corso al 31 dicembre 2009;

- la non cumulabilita` della detrazione del 55% con il premio per impianti fotovoltaici abbinati ad uso efficiente dell`energia, operanti in regime di scambio sul posto.


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