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Detrazioni del 55%, si allarga il campo di applicazione

Energie rinnovabili di
Si potrà usufruire del bonus anche in caso di sostituzione di un portone d`ingresso o integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale

 

Sulle spese sostenute per la sostituzione di un portone d`ingresso di un`abitazione, la detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (art.1, commi 20-24, della legge 244/2007) e` riconosciuta a condizione che l`intervento sia riconducibile a lavori sulle strutture opache dell`edificio, ovvero ad una sostituzione di infissi, che conseguano i valori di risparmio energetico richiesti dalla norma.

 

La detrazione e` altresi` riconosciuta nell`ipotesi di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza unicamente ove l`intervento consista in una sostituzione integrale del medesimo impianto (art.1, comma 286, legge 244/2007), ovvero qualora tali lavori conseguano la ``riqualificazione energetica globale`` dell`edificio (art.1, comma 344, della legge 296/2006).


Questi i principali chiarimenti forniti dall`Agenzia delle Entrate con le R.M. n.475/E del 9 dicembre 2008 e n.458/E del 1° dicembre 2008, in risposta ad istanze avanzate da contribuenti sull`applicabilita` della detrazione del 55% per la sostituzione sia del portone d`ingresso di un`abitazione, sia di alcune unita` terminali e di pompe di calore ad alta efficienza, in un impianto di climatizzazione invernale preesistente.


L`Amministrazione finanziaria nella R.M. n.475/E/2008 ha, innanzitutto, richiamato sia la disciplina dell`agevolazione per gli interventi sull`involucro di edifici esistenti (riguardanti le strutture opache orizzontali, verticali e le finestre, comprensive degli infissi - art.1, comma 345, della legge 296/2006), sia i requisiti di trasmittanza termica che tali lavori devono raggiungere per beneficiare della detrazione (D.M. 11 marzo 2008 per le spese sostenute dal periodo d`imposta 2008), nonche` gli adempimenti procedurali che i contribuenti devono osservare per il riconoscimento dell`agevolazione (D.M. 19 febbraio 2007).


In particolare, la citata R.M. n.475/E/2008 chiarisce che, per le spese riferite alla sostituzione del portone d`ingresso di un`abitazione, la detrazione del 55% e` riconosciuta in presenza di tali condizioni: l`intervento possa essere incluso tra quelli realizzati sull`involucro di edifici esistenti, o loro porzioni, e sia riconducibile, alternativamente:


- o a lavori riguardanti le ``strutture opache verticali``, raggiungendo gli indici di risparmio energetico richiesti dal D.M. 11 marzo 2008. In tal caso, l`Agenzia delle Entrate ribadisce che l`interessato deve acquisire, in osservanza del D.M. 19 febbraio 2007, l`asseverazione del tecnico abilitato circa la rispondenza dell`intervento ai requisiti richiesti, e l`attestato di certificazione/qualificazione energetica. Si ricorda, inoltre, che, per fruire dell`agevolazione, deve essere acquisita anche la scheda informativa relativa all`esecuzione dell`intervento (cfr. Dossier ANCE n. 11 dell`11 luglio 2008);
- o ad una sostituzione di ``finestre comprensive di infissi``, qualora il portone installato presenti le medesime componenti costruttive richieste per le finestre, qualificandosi, di fatto, come una ``porta finestra``, rispettando comunque, i valori di cui al D.M. 11 marzo 2008. In tal caso, l`interessato deve acquisire l`asseverazione o, in alternativa, la certificazione del produttore che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, unita alle certificazioni dei singoli componenti [1], unitamente alla scheda informativa.ù


In ogni caso, a seguito dell`entrata in vigore del DL 185/2008, che ha, tra l`altro, ridisegnato le procedure di accesso alla detrazione, l`Amministrazione finanziaria ricorda che la fruizione del beneficio risulta condizionata agli ulteriori adempimenti previsti dall`art.29 del medesimo Decreto Legge.

 

In merito, si ricorda che la detrazione del 55%, gia` con riferimento alle spese sostenute nel periodo d`imposta 2008, non e` piu` riconosciuta automaticamente al contribuente, ma puo` essere fruita solo successivamente all`autorizzazione dell`Agenzia delle Entrate, che l`accordera` previa verifica del rispetto dei limiti di spesa stabiliti per il triennio 2009-2011.