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Disegno di legge sulle semplificazioni in esame alla Camera

Lavori pubblici di
È all'attenzione della Camera il ddl che introduce misure in tema di semplificazione dei rapporti della p.a. con cittadini e imprese. Il ddl prevede una modifica mirata a liberalizzare alcune attività edilizie


E` stato assegnato all`esame della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, in prima lettura, il disegno di legge del Governo recante ``Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della pubblica amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l`emanazione della carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione`` (DDL 3209-bis/C, Relatore l`On. Andrea Orsini del Gruppo parlamentare PdL).

Dal testo del provvedimento, alla luce del parere espresso dalla Commissione Bilancio in sede di esame dei contenuti propri dello stesso, sono stati stralciati alcuni articoli recanti disposizioni in materia di diplomazia e uffici all`estero del Ministero degli Affari esteri, che formeranno oggetto di un disegno di legge autonomo (DDL 3209-ter/C).

Il disegno di legge, collegato alla manovra di finanza pubblica, prevede, in particolare, la modifica dell`articolo 6 del DPR 380/2001 (Testo unico sull`edilizia), con cui vengono rese libere una serie di attivita` edilizie.

Nello specifico, salvo disposizioni piu` restrittive previste dalla disciplina regionale e comunque nell`osservanza delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell`attivita` edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie, di quelle relative all`efficienza energetica nonche` delle disposizioni contenute nel D.Lgs 42/2004, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, tra l`altro:

- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi di manutenzione straordinaria di cui all`articolo 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 380/2001, sempre che non riguardino le parti strutturali dell`edificio, non comportino aumento del numero delle unita` immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
- interventi volti all`eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell`edificio;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessita`, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni;
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l`indice di permeabilita`, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
- pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
- aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Viene disposta, altresi`, entro novanta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, l`adozione di norme regolamentari di modifica dell`art.5 del DPR sopra citato, nel senso di prevedere che lo sportello unico per l`edilizia e` tenuto ad accettare in modalita` telematica le domande, le dichiarazioni e le comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente in modalita` telematica ed a provvedere all`inoltro telematico della documentazione alle altre Amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalita` telematiche di ricevimento e di trasmissione.

L`invio e la trasmissione telematica avvengono con le medesime modalita` tecniche individuate dal regolamento di cui all`art.38, comma 3, del D.L.112/2008, convertito dalla L.133/2008.

Con altra norma viene semplificato l`obbligo della comunicazione della cessione di fabbricati di cui all`art.12 del DL 59/78, convertito dalla L.191/78, prevedendo che la stessa avvenga con modalita` telematica e possa essere effettuata direttamente dal notaio che ha stipulato l`atto.

Vengono dettate, inoltre norme di modifica dell`art.25, del DL 112/2008, convertito dalla L.133/2008, in materia di riduzione degli oneri amministrativi, con cui si prevede, in particolare, l`approvazione, su proposta del Ministro per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione e del Ministro per la Semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dall`entrata in vigore del provvedimento, di un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi, con l`obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione degli stessi per una quota complessiva del 25 per cento.

Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale si provvede mediante accordi ed intese, in particolare in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell`art.20-ter della L.59/97 (Bassanini), con la finalita` di definire adempimenti uniformi e un livello massimo di oneri amministrativi per tutto il territorio nazionale.

Per il coordinamento della misurazione relativa alle materie di competenza regionale e delle successive attivita` di riduzione e uniformazione degli oneri, viene disposta, altresi`, la costituzione di un comitato paritetico, presso la Conferenza Unificata, composto da sei membri designati rispettivamente dai Ministri della Pubblica amministrazione e dell`Innovazione, della Semplificazione normativa, dello Sviluppo economico, dell`Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dei Rapporti con le Regioni e di sei membri designati dalla Conferenza Unificata, di cui quattro tra i rappresentanti delle Regioni, uno tra i rappresentanti delle Province e uno tra quelli dei Comuni.

Anche le Regioni le Province e i Comuni adottano nell`ambito della propria competenza programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo, organizzativo, volti alla riduzione del 25 per cento degli oneri amministrativi.

Viene, inoltre, disposto che, nel perseguimento dell`obiettivo di riduzione degli oneri amministrativi definito in sede comunitaria e con le risorse disponibili a legislazione vigente, le Autorita` amministrative indipendenti con funzioni di regolazione generale effettuano, nell`ambito dei propri ordinamenti, la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l`obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012. I risultati della misurazione saranno comunicati al Parlamento e ai Ministri per la pubblica Amministrazione e l`Innovazione e per la Semplificazione normativa.

Sulla denuncia di infortunio o malattia professionale viene modificata la disciplina dettata dal DPR 1124/65 sull`obbligo del datore di lavoro di effettuare, in caso di infortunio sul lavoro, doppia denuncia, sia all`Inail, sia all`autorita` di Pubblica Sicurezza, prevedendo invece un`unica comunicazione all`Ente assicuratore che provvedera` a darne notizia alla Direzione provinciale.

Nel testo viene prevista, altresi`, la delega al Governo per l`adozione di uno o piu` decreti legislativi recanti la ``Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche``, volti a definire i doveri generali delle amministrazioni pubbliche e dei loro dipendenti, nei confronti dei cittadini.

I provvedimenti delegati individueranno le disposizioni che costituiscono principi generali dell`ordinamento ai quali le Regioni e gli Enti locali, compresi gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, si adeguano negli ambiti di rispettiva competenza e quelle che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell`articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Tra i criteri di delega viene previsto, in particolare:

- stabilire che i rapporti tra i cittadini e le imprese e le amministrazioni pubbliche sono improntati ai principi della leale collaborazione e della buona fede e che l`azione amministrativa deve svolgersi con il minor aggravio possibile di obblighi, oneri e adempimenti a carico dei cittadini;

- prevedere l`obbligo per le amministrazioni pubbliche di provvedere al periodico adeguamento dei termini di conclusione dei procedimenti previa individuazione di specifici obiettivi di riduzione progressiva dei tempi nell`ambito dei piani di performance di cui all`art.10 del D.Lgs150/2009(in materia di ottimizzazione della produttivita` del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni);

- al fine di garantire agli utenti l`accesso piu` facile e rapido alle informazioni e ai servizi, assicurare, definendone tempi e modalita` di realizzazione, l`effettivita` dell`obbligo delle amministrazioni pubbliche di utilizzo, nelle comunicazioni con i cittadini e con le imprese, delle tecnologie telematiche di cui al D.Lgs 82/2005 (Codice dell`amministrazione digitale);

- al fine di assicurare effettivita` all`obbligo per le amministrazioni pubbliche di non richiedere a cittadini e imprese dati, informazioni e documenti in possesso della stessa o di altre amministrazioni, e di provvedere d`ufficio alla loro acquisizione ovvero richiedere le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), individuare le modalita` per l`effettuazione degli accertamenti d`ufficio e dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive assicurando alle amministrazioni procedenti l`accesso per via telematica e senza oneri alle banche dati delle amministrazioni certificanti.

Entro ventiquattro mesi dall`entrata in vigore dei provvedimenti delegati suddetti, viene, inoltre delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo volto a riunire in un unico codice tutte le norme vigenti nelle materie di cui alla L.241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al DPR 445/2000, al D.Lgs 165/2001 (Norme generali sull`ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), al D.Lgs 82/2005, al D.Lgs 150/2009, nonche` ai decreti legislativi previsti dal testo.

Altre norme riguardano, infine: la semplificazione della tenuta dei libri sociali, in caso di tenuta con strumenti informatici (art.2215 bis c.c.), con la previsione dell`apposizione della marcatura temporale e della firma digitale una volta l`anno e non piu` ogni tre mesi; disposizioni di delega in materia di anagrafe volte a consentire il cambio di residenza per via telematica; la possibilita` del ricorso, per le amministrazioni e gli enti interessati, avverso le deliberazioni delle sezioni di controllo della Corte dei conti innanzi alla Corte stessa a sezioni riunite; la formazione e l`utilizzo della base unitaria di dati statistici (di cui all`art.11, comma 1, del D.L. 78/2009) che devono avvenire nel rispetto delle norme e delle procedure che regolano il sistema statistico nazionale e dei principi in materia di protezione dei dati personali; modifiche in materia di recupero e riscossione delle spese di giustizia; disposizioni in materia di personale pubblico.