E` stato pubblicato sulla GU n. 19 del 24 gennaio 2012 il Decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 recante ``Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita```.
Il decreto e` intervenuto tra l`altro sulla disciplina procedurale relativa al Piano nazionale di edilizia abitativa ed ha introdotto alcune novita` in materia ambientale.
Piano nazionale di edilizia abitativa
Relativamente alle modifiche apportate al Piano nazionale di edilizia abitativa il decreto all`art. 58 introduce ulteriori semplificazioni procedurali sulla scia di quanto gia` previsto dal DL 201/2011, convertito in legge 214/2011 (vedi news n. 38 del 23 gennaio 2012).
Si ricorda, infatti, che con il Decreto legge 201/2011 (art. 45, commi 3 e 4) si e` previsto che l`approvazione dei relativi accordi di programma ai sensi dell`art. 11, comma 4, del DL 112/2008 avvenga con decreto ministeriale anziche` con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L`art. 58 semplifica ulteriormente la procedura disponendo che l`Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza unificata sia resa direttamente nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Inoltre, eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma o eventuali atti aggiuntivi (es. fondi aggiuntivi resisi nel frattempo disponibili, riduzione di programma, ecc.) saranno approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Solo nel secondo caso e` previsto che l`approvazione avvenga anche di concerto con il Ministero dell`economia e delle finanze.
Infine, al comma 3 dell`art. 58 e` stato specificato che l`approvazione degli accordi di programma ha gli effetti dell`art. 166, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e comporta la dichiarazione di pubblica utilita` dell`opera.
Le modifiche procedurali del decreto sono positive sia per facilitare l`attuazione dei piani gia` approvati e deliberati, sia di quelli appena approvati dal Cipe.
Ambiente
Il decreto legge 1/2012 e` intervenuto anche in materia ambientale e in particolare ha introdotto alcune novita` con riferimento all`utilizzo delle terre e rocce da scavo e alla disciplina dei dragaggi.
Per quanto riguarda le terre e rocce da scavo, l`art. 49 demanda la regolamentazione del loro utilizzo ad un nuovo decreto che deve essere predisposto dal Ministero dell`ambiente di concerto con il Ministero delle infrastrutture. Tale decreto, tra l`altro, dovra` essere adottato entro sessanta giorni dall`entrata in vigore del decreto stesso, ossia entro il 24 marzo 2012.
Al riguardo, si potrebbe porre un problema di coordinamento tra tale decreto interministeriale ed il decreto previsto dall`art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006, la cui emanazione tra l`altro, ai sensi dell`art. 39, comma 4, del D.Lgs. 205/2010, avrebbe dovuto comportare l`abrogazione della disciplina contenuta nell`art. 186 del D.Lgs. 152/2006.
Con riferimento alla disciplina sui dragaggi, invece, l`art. 48 del decreto stabilisce che le relative operazioni, nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, potranno essere svolte contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attivita` di bonifica.
Vengono, inoltre, individuati alcuni interventi per i quali e` possibile utilizzare i materiali derivanti da tali operazioni di dragaggio, quali ad esempio il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all`interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero.