L’Ance, Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, è stata ascoltata in audizione alla Camera a proposito del disegno di legge di conversione del cosiddetto DL Pubblica Amministrazione. Cosa ne pensano le imprese? Andiamo a scoprirlo.
L’Associazione ha evidenziato, in apertura, tra le norme di maggior interesse del testo, l’articolo 11, che, in materia di appalti pubblici, ed in particolare sul tema del “caro materiali” interviene sulle procedure di riconoscimento, da parte del MIT, dei contributi previsti dal D.L. “Aiuti” alle amministrazioni pubbliche che li hanno richiesti.
Infatti, si registrano ancora pesanti ritardi nell’erogazione dei compensi revisionali di cui al DL Aiuti, con particolare riferimento a quelli per i quali le stazioni appaltanti hanno dovuto fare ricorso ai fondi ministeriali di cui al comma 4, lettera b) dell’art. 26 del DL Aiuti (opere ordinarie).
La norma appare pertanto positiva, ma solo se consentirà di accelerare concretamente tali procedure. Il grado di velocizzazione, infatti, dipenderà dalle modalità e soprattutto dall’approccio con cui le strutture ministeriali preposte vorranno attuare la norma.
L’auspicio è che vi sia una reale volontà di “abbattere” i ritardi finora occorsi, che hanno fortemente danneggiato le imprese appaltatrici, destinatarie finali degli aiuti, con l’obiettivo di riallineare tali procedimenti alle tempistiche e alle modalità di controllo seguite per le opere finanziate con i fondi di cui alla lettera a) (opere PNRR e/o con risorse comunitari).
I ristori relativi a queste ultime, infatti, risultano integralmente pagati sia per quanto riguarda il 2022, sia per il 2023.
La disposizione offre inoltre l’opportunità di superare una criticità importante che ha compromesso, e spesso bloccato, l’erogazione delle compensazioni a danno delle imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori pubblici. Si tratta, in particolare, della natura giuridica di tali importi quali integrazione dei corrispettivi contrattuali, come tali da assoggettare ad IVA, così come precisato dall’Agenzia delle Entrate nel luglio del 2022.
Stante l’incertezza iniziale, molti Enti committenti hanno erroneamente avanzato richiesta al Fondo istituito presso il MIT per il solo maggior importo da riconoscere alle imprese a titolo di compensazione e non anche per l’ammontare dell’IVA ad esso applicabile, riducendo poi l’importo effettivamente erogato alle imprese, per coprire l’ammontare dell’Imposta sul Valore Aggiunto che le stesse Stazioni appaltanti sono tenute a versare direttamente all’Erario, in virtù dello split payment.
Pertanto, al fine di risolvere tale problematica ed assicurare alle imprese l’effettivo ristoro, è necessario garantire l’accesso al Fondo da parte delle Stazioni appaltanti che non hanno avanzato richiesta anche dell’importo dovuto sulle compensazioni a titolo di IVA.
Il mercato del lavoro
Per quanto attiene al mercato del lavoro, sarebbe, poi, importante prevedere anche l’introduzione, tra i casi particolari di ingresso di cui all’articolo 27, comma 1, del d.lgs. 286/1998, al di fuori delle quote massime previste dal DPCM di cui all’articolo 3, comma 4, del medesimo decreto, l’ipotesi di ingresso di lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno 12 mesi nell’arco dei 48 mesi antecedenti alla richiesta, di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, operanti in Paesi extracomunitari, per consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa di tali lavoratori presso le sedi delle suddette imprese o società presenti in Italia.
Ciò al fine di favorire i fabbisogni di manodopera rilevati dai settori, quale ad esempio quello dell’edilizia, con la garanzia della loro occupabilità nelle imprese italiane, tenuto conto che, per i suddetti lavoratori, è stata già testata competenza lavorativa e affidabilità degli stessi.
L’Associazione ha, quindi, evidenziato le proprie valutazioni e proposte sulle singole misure previste dal decreto-legge, per le quali, nel dettaglio, si rinvia al documento consegnato agli atti delle Commissioni.
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