L’Agenzia delle Entrate diffonde la notizia più attesa per le partite IVA. Riguarda i contributi a fondo perduto previsti dal DL Sostegni bis per chi è stato maggiormente colpito dallacrisi economica indotta dall’emergenza sanitaria.
I pagamenti sono stati disposti, in via automatica, a coloro che avevano già beneficiato del contributo previsto dal primo decreto “Sostegni” (Dl n. 41/2021). Ad annunciarlo sono stati il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Fisco con un comunicato congiunto.
In particolare, coloro che avevano già ricevuto il contributo di cui all’articolo 1 del decreto “Sostegni” riceveranno automaticamente l’ulteriore contributo, di importo pari al precedente, senza la necessità di presentare alcuna ulteriore istanza all’Agenzia delle Entrate (vedi articolo “Dl Sostegni bis – 1: contributi a due vie, con conguaglio finale”).
Complessivamente, sono oltre 1,8 milioni i beneficiari dei contributi automatici, per un totale di circa 5,2 milioni di euro.
Nello specifico, si tratta di circa 1,77 milioni di bonifici, per un totale di 5.044 milioni di euro, che, senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto “Sostegni”. E poco meno di 38mila crediti d’imposta, per un totale di circa 166 milioni di euro, riconosciuti, sempre in via automatica, agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione nella precedente domanda.
Le modalità di ricezione dei contributi a fondo perduto
Il nuovo contributo viene corrisposto dall’Agenzia con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente. Pertanto, se il contribuente per il contributo a fondo perduto del primo decreto “Sostegni” aveva optato per l’erogazione tramite bonifico postale o bancario, il contributo automatico del decreto “Sostegni-bis” viene accreditato sullo stesso conto corrente bancario o postale. Se, invece, il precedente contributo era stato riconosciuto, a richiesta del beneficiario, come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore indennizzo automatico sarà fruibile con la stessa modalità, con l’indicazione del codice tributo “6941”, istituito con la risoluzione n. 24/2021 (vedi articolo “Cfp “Sostegni”, pronti i codici per compensazione e restituzione”).
Il nuovo indennizzo è riconosciuto automaticamente a tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva al 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis”), purché il precedente contributo non sia stato indebitamente percepito né restituito.