L’Agenzia delle Entrate chiarisce il dubbio di una contribuente riguardo a un intervento che dà diritto all’Ecobonus e alla relativacomunicazione all’Enea. Leggiamo innanzitutto il quesito e poi la risposta del Fisco.
“Nel 2020 ho acquistato e installato un condizionatore a pompa di calore, pagato con bonifico parlante, ma non ho trasmesso all’Enea la scheda descrittiva. Ho trovato l’informazione secondo cui con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 si può fruire del Bonus casa in quanto 'la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, qualora non effettuata, non determina la perdita del diritto alla predetta detrazione'. Potrei gentilmente avere una conferma se ho il diritto all’agevolazione fiscale?”
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
Si conferma quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/2019, ribadita nella successiva circolare n. 19/2020.
Dal 1° gennaio 2018, l’articolo 1, comma 3, della legge n. 205/2017 ha introdotto l’obbligo di trasmettere all’Enea, per via telematica, le informazioni su determinati interventi di recupero edilizio, con riferimento ai quali spetta la detrazione (attualmente pari al 50% della spesa sostenuta) prevista dall’articolo 16-bis del Tuir. Questa comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli stessi interventi, tra i quali rientra anche l’installazione di pompe di calore per la climatizzazione degli ambienti.
Dopo aver sentito e condiviso il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea non implica, comunque, la perdita del diritto alle detrazioni.