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Firmato il decreto FER 1: ecco tutti i dettagli

Energie rinnovabili di
Di Maio: “Un grande lavoro di squadra dei due ministeri, ambiente e sviluppo economico, che darà impulso alla produzione di energia rinnovabile”

È finalmente arrivata la firma sul provvedimento più atteso dagli operatori del settore delle energie rinnovabili. L’hanno apposta i Ministri Luigi Di Maio e Sergio Costa. Si tratta del Decreto FER 1. Ma in cosa consiste? E quali sono le sue finalità? Vediamolo insieme.

L’obiettivo è sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili per il raggiungimento deitarget europei al 2030 definiti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), attraverso la definizione di incentivi e procedure indirizzati a promuovere l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia in termini ambientali che economici, del settore.

Il provvedimento, in particolare, incentiva la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione. “Un grande lavoro di squadra dei due ministeri, ambiente e sviluppo economico, che darà impulso alla produzione di energia rinnovabile, creando migliaia di nuovi posti di lavoro - ha dichiarato Luigi Di Maio - e puntando alla attuazione della transizione energetica, in un’ottica di decarbonizzazione”.

“E’ una vera e propria rivoluzione copernicana, un cambio di paradigma - commenta Sergio Costa - si premia l’autoconsumo di energia per gli impianti su edificio fino a 100 kW e l’eliminazione dell’amianto, si incentiva la produzione di energia sostenibile oltre che rinnovabile. Questo decreto è una grande opportunità di sviluppo e di tutela ambientale”.

Dopo aver ottenuto il via libera della Commissione europea, il Decreto FER1 è stato inviato per la registrazione alla Corte dei Conti, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il provvedimento in sintesi

L’ attuazione del provvedimento consentirà la realizzazione di impianti per una potenza complessiva di circa 8.000 MW, con un aumento della produzione da fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di kWh e con investimenti attivati stimati nell’ordine di 10 miliardi di Euro.

Con gli incentivi verrà data priorità a:

- impianti realizzati su discariche chiuse e sui Siti di Interesse Nazionale ai fini della bonifica;

su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici per impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

- impianti idroelettrici che rispettino le caratteristiche costruttive del DM 23 giugno 2016, quelli alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;

- tutti gli impianti connessi in “parallelo” con la rete elettrica e con le colonnine di ricarica delle auto elettriche (a condizione che la potenza di ricarica non sia inferiore al 15% della potenza dell’impianto e che ciascuna colonnina abbia una potenza di almeno 15 kW).

Cambia, inoltre, la modalità di riconoscimento del premio sull’autoconsumo: per gli impianti di potenza fino a 100 kW su edifici, sulla quota di produzione netta consumata in sito è attribuito un premio pari a 10 euro il MWh cumulabile con quello per i moduli in sostituzione di coperture contenenti amianto. Il premio è riconosciuto a posteriori a patto che l’energia auto consumata sia superiore al 40% della produzione netta.

Saranno ammessi agli incentivi solo gli impianti idroelettrici in possesso di determinati requisiti che consentano la tutela dei corpi idrici, e in base a una valutazione dell’Arpa.

Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto o eternit avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull’energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh su tutta l’energia prodotta.

Quali sono gli impianti ammissibili?

Potranno partecipare ai bandi per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri gli impianti:

- di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;

- oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l’intervento e la potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;

- oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW.

Sono ammessi impianti fotovoltaici esclusivamente di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione.

Inoltre, potranno partecipare alle procedure di registri anche aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia inferiore a 1 MW.

Gli impianti di potenza uguale o maggiore ai valori sopra indicati per accedere agli incentivi dovranno partecipare a procedure di asta al ribasso nei limiti dei contingenti di potenza.

In analogia, potranno partecipare alle procedure di asta anche gli aggregati costituiti da più impianti appartenenti al medesimo gruppo, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore a 500 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato sia uguale o superiore a 1 MW.

Quali gli impianti esclusi?

Saranno esclusi dagli incentivi gli impianti che hanno già usufruito degli incentivi per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal DM 23 giugno 2016 o che sono risultati idonei ma inseriti in posizione non utile nei registri.