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Il Decreto anticrisi cambia le regole del Codice Appalti

Lavori pubblici di
La modifica riguarda il procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte. Per i bandi pubblicati dopo il 5 agosto 2009, è stato abolito l'obbligo di allegare, già in sede di offerta, le giustificazioni dei prezzi


Nell`ambito del c.d. decreto anti-crisi (Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) e` contenuto l`art. 4 quater che apporta alcune significative modifiche al codice dei contratti pubblici.

In particolare, si prevede nell`ambito della c.d. procedura accelerata di cui all`art. 70, comma 11 che il termine per la ricezione dell`offerta possa essere non inferiore a 45 giorni per il caso in cui l`offerta abbia ad oggetto anche il progetto definitivo.

In materia di procedimento di verifica e di giustificazioni da fornire da parte del concorrente per il caso di offerta sospettata di anomalia, si dispone quanto segue:

1. E' abrogato l`obbligo di allegare le giustificazioni in sede di formulazione dell`offerta (soppressione dell`art. 86, comma 5);

2. conseguentemente, qualora l`offerta appaia anormalmente bassa, la presentazione delle giustificazioni e` richiesta dalla stazione appaltante direttamente in fase di gara (art. 87, comma 1);

3. in particolare, la richiesta delle giustificazioni, relative all`intero importo a base di gara, e` formulata per iscritto dall`amministrazione, che deve assegnare al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle stesse, da effettuarsi anch`essa per iscritto (art. 88, comma1);

4. la stazione appaltante esamina le giustificazioni e, a tal fine, puo` nominare una commissione; qualora dette giustificazioni non siano sufficienti ad escludere l`incongruita` dell`offerta, si richiedono al concorrente per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti (art. 88, comma 1 bis);

5. una volta instaurato il contraddittorio con il concorrente, questi ha un termine di cinque giorni per presentare tali precisazioni (art. 88, comma 2);

6. la stazione appaltante, ovvero la commissione, esamina l`offerta alla luce delle precisazioni fornite dal concorrente e, prima di escludere l`offerta, deve comunque sentire il concorrente, affinche` questi possa indicare ogni elemento ritenuto utile, convocandolo con un anticipo non inferiore a tre giorni (art. 88, commi 3 e 4);

7. quanto al procedimento di verifica dell`anomalia, la stazione appaltante, oltre che procedere prima all`esame della migliore offerta e poi progressivamente all`esame di ogni singola offerta successiva sino all`individuazione di quella migliore non anomala, puo` prevedere nel bando (ovvero nell`avviso di gara o nella lettera di invito) che la verifica sia effettuata contemporaneamente con riguardo alle migliori offerte fino alla quinta. Si precisa, inoltre, che una volta individuata la migliore offerta non anomala la stazione appaltante procede all`aggiudicazione secondo le modalita` di cui agli artt. 11 e 12 del codice (88, comma 7);

8. lo stesso procedimento, con le modifiche evidenziate, trova applicazione anche con riferimento alle procedure di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, tranne l`ipotesi di gare di importo inferiore o pari ad 1 milione di euro per le quali il bando abbia previsto l`esclusione automatica, nel qual caso evidentemente non puo` trovare applicazione la richiesta delle giustificazioni, di cui al novellato art. 87,comma 1;

9. infine, si chiarisce, sul piano della disciplina transitoria, che il nuovo procedimento della verifica di anomalia deve trovare applicazione per le procedure i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (e cioe` il 5 agosto 2009); nel caso di procedure per le quali non sia prevista la pubblicazione di un bando o avviso, tale disciplina deve essere applicata a quelle procedure per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, non siano ancora state inviate le lettere di invito a presentare offerta.

In merito alla disciplina sopra esaminata, si ritiene opportuna la scelta di semplificare la verifica dell`anomalia, mediante l`eliminazione dell`obbligo di allegare le giustificazioni sin dalla fase dell`offerta. Infatti, la previsione ora eliminata costituiva per le imprese concorrenti un onere eccessivo, considerato che la possibilita` di incorrere nella verifica di anomalia era puramente eventuale. Con la nuova normativa, invece, la richiesta delle giustificazioni sara` rivolta esclusivamente alle imprese la cui offerta sia sospettata di essere anomala.

Deve, tuttavia, richiamarsi l`attenzione delle imprese concorrenti sulla assoluta centralita` dell`analisi dei prezzi, sia ai fini della formulazione di un`offerta completa e corretta, sia per l`eventualita` che le giustificazioni dei prezzi siano comunque richieste dalla stazione appaltante in fase di gara. Pertanto, si ritiene che le imprese concorrenti, nel formulare la propria offerta, debbano sempre tenere presente che potrebbero essere chiamate a dover fornire le giustificazioni successivamente nel corso della procedura di gara.