La risoluzione n. 34/E dell’Agenzia delle Entrate fornisce un importante chiarimento in merito al Sismabonus. I contribuenti possono fruire dell’agevolazione per interventi di miglioramento sismico di edifici (il cosiddetto “Sismabonus”) anche nel caso di opere di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Nella risoluzione si spiega anche che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
Ok all’agevolazione in caso di ricostruzione - Con la suddetta Risoluzione, l’Agenzia specifica che il “Sismabonus” può essere fruito anche da coloro che, possedendo o detenendo l’immobile in base a un titolo idoneo, decidono di demolirlo e ricostruirlo con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Tale intervento, infatti rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione. In risposta all’interpello di tre comproprietari, inoltre, le Entrate chiariscono che questi soggetti possono dividere le spese in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno. Infine, la risoluzione afferma che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l’aliquota Iva agevolata del 10% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla relativa documentazione amministrativa.
Il sismabonus caso per caso - La legge di Bilancio per il 2017 ha modificato la detrazione del 50% in relazione alle spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per l’adozione di misure antisismiche su edifici che siano situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) o a minor rischio (zona sismica 3). La detrazione del 50% per lavori antisismici va calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno). La percentuale di detrazione sale al 70% della spesa sostenuta se la realizzazione degli interventi determina il passaggio a una classe di rischio inferiore e aumenta all’80% se l’intervento consegue il passaggio a due classi di rischio inferiori.