La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati sta esaminando il testo di un disegno di legge (C/2800), gia` approvato in prima lettura dal Senato, volto ad agevolare la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi, anche a sostegno della candidatura dell`Italia a manifestazioni di rilievo europeo o internazionale.
Poiche` al ddl trasmesso dal Senato sono stati abbinati altri disegni di legge presentati da singoli Deputati, per procedere in tempi brevi la Commissione, lo scorso luglio, aveva nominato un Comitato ristretto con il compito di elaborare un testo base.
Nella seduta dello scorso 15 dicembre, pertanto, la Commissione VII ha ripreso l`esame del provvedimento, adottando il nuovo testo base condiviso da tutte le forze politiche e che, proprio grazie a questa unanimita` di consensi, dovrebbe essere approvato direttamente ``in sede legislativa``, vale a dire dalla stessa Commissione VII senza l`ulteriore passaggio presso l`Aula della Camera.
In via preliminare si evidenzia che la nuova normativa e` incentrata sull`elaborazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Piano triennale di intervento straordinario per l`impiantistica sportiva, sulla base del quale, nei limiti delle risorse disponibili, avviene la concessione di contributi destinati all`abbattimento degli interessi sul conto capitale degli investimenti.
In particolare il provvedimento prevede l`attivazione di due tipologie di interventi:
- realizzazione di nuovi impianti sportivi o di nuovi complessi multifunzionali, ossia opere comprendenti una pluralita` di impianti collegati dal punto di vista funzionale e strutturale ed abbinati ad altre strutture con destinazioni diverse finalizzate alla fruibilita` e alla valorizzazione del complesso per consentire la sostenibilita` economica dell`investimento
- ristrutturazione di impianti esistenti o loro trasformazione in complessi multifunzionali.
Per quanto riguarda i primi, l`iniziativa e` rimessa ai comuni interessati o a determinati soggetti proponenti e cioe`:
- societa` sportive
- societa` di capitali da queste controllate
- soggetti privati o pubblici che stipulino con la societa` sportiva un accordo per la cessione alla stessa del complesso multifunzionale o del solo impianto sportivo ovvero del diritto d`uso su tali immobili per una durata di almeno venti anni.
Questi soggetti procedono all`individuazione - supportata da uno studio di fattibilita` e da un piano finanziario - delle aree sulle quali verra` realizzato l`intervento ed entro sei mesi dalla presentazione dello studio di fattibilita` il comune conclude la stipula di un accordo di programma ai sensi dell`art. 34 del D.Lgs. 267/2000 ``Testo Unico degli enti locali``, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l`effetto di dichiarazione di pubblica utilita`, di indifferibilita` ed urgenza delle opere.
L`attuazione dell`accordo di programma avviene anche mediante i programmi integrati di intervento di cui alla Legge 179/1992. Qualora l`area sia di proprieta` comunale, una volta attribuita l`idonea destinazione urbanistica, e` previsto che il comune possa trasferirla, in proprieta` o in diritto di superficie, a titolo oneroso al soggetto proponente tramite assegnazione diretta.
Per favorire gli interventi di ristrutturazione di impianti esistenti ovvero di trasformazione degli stessi in complessi multifunzionali, i comuni possono:
- cedere in proprieta` o in diritto di superficie gli impianti sportivi esistenti alle societa` sportive che ne abbiano a qualsiasi titolo legittimo l`uso prevalente
- prevedere la possibilita` di un incremento delle cubature che gia` insistono sull`area al fine di garantire l`equilibrio economico-finanziario dell`operazione.
Si evidenzia che, in base all`art. 11 la nuova normativa trovera` applicazione anche ai progetti di nuova costruzione o ristrutturazione di impianti sportivi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge.