1. Home
  2. Notizie e Mercato
  3. Inaredis chiede una sola Cassa per l’attività professionale

Inaredis chiede una sola Cassa per l’attività professionale

Professione di
Il sindacato ritiene ingiusta la doppia contribuzione per i professionisti dipendenti che svolgono anche attività da liberi professionisti

Pubblichiamo il comunicato stampa diffuso da Inaredis, sindacato di ingegneri e architetti dipendenti e liberi professionisti in merito alla doppia contribuzione per i professionisti dipendenti che svolgono anche attività da liberi professionisti.

Leggiamo su alcune riviste online vari articoli che hanno la pretesa di porre fine all’annosa diatriba relativa all’iscrizione d’ufficio alla gestione separata Inps degli architetti e ingegneri dipendenti e liberi professionisti.

Una prima precisazione va fatta per le sentenze di Cassazione che in realtà sono cinque, le n. 30344 e 30345 del 18/12/2017, la n. 1172 del 18/01/2018, la n. 1643 del 23/01/2018 e la n. 2282 del 30/01/2018. Tutte queste sentenze sono in pratica un’unica sentenza copia e incolla che vedono relatore il Giudice Luigi Cavallaro, presidente il Giudice Enrica D’Antonio, con pubblica udienza per tutte cinque il 4 ottobre 2017.  Queste sentenze, anche se uscite in date diverse, non possono avere la pretesa di confermare quanto deciso nell’insieme il 4 ottobre 2017, e statuiscono in contrasto con principi giuridici fondamentali.

Un primo aspetto oscuro che appare dalla lettura delle sentenze è che il Sostituto Procuratore Generale dà ragione ai professionisti e torto all’Inps che di tutta questa annosa e triste questione è l’attore principale. La Procura Generale è il pubblico ministero presso la Corte di Cassazionee ha una funzione diversa dalle procure presso gli uffici territoriali. Poiché la Corte di cassazione non si pronuncia sul merito della causa, ma è custode della legittimità dei giudizi, anche la procura generale presso la Corte di Cassazione interviene nei giudizi civili e penali sull’applicazione delle norme di diritto e nell’interesse della legge, senza promuovere l’azione penale. L’unico potere di promuovere l’azione è riservato al procedimento disciplinare contro i magistrati ordinari e alla possibilità di ricorrere per cassazione nell’interesse della legge.

Altro aspetto critico della sentenza è che statuisce contro la Corte Costituzionale, che nello specifico caso si era già espressa il 16 marzo 1989, con decisione n. 108. “Il principio di solidarietà di cui all’art.38 della Costituzione, che richiede che venga assicurata una tutela previdenziale adeguata per l’invalidità e la vecchiaia, non impedisce che vengano posti dei limiti al cumulo delle posizioni assicurative. Non contrasta, pertanto, con tale principio l’art.2, secondo comma, della legge n. 1046 del 1971, nella parte in cui esclude dall’iscrizione alla Cassa degli ingegneri e architetti coloro che sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza dell’esercizio di un ‘altra attività di lavoro”.

Pertanto per la Corte Costituzionale il pagamento del contributo di solidarietà (4 % a Inarcassa) esclude gli architetti e ingegneri dipendenti dal pagamento di altre posizioni assicurative obbligatorie. In caso contrario, dovendo questi ultimi pagare la gestione separata Inps non avrebbe più alcun senso il contributo di solidarietà versato ad altri, come dire con il mio lavoro pago la pensione ai miei concorrenti, contraddicendo il principio fondamentale dell’eguaglianza dei cittadini previsto nella Costituzione della Repubblica italiana all’art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale  e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

L’esclusione dalla Gestione separata Inps dei professionisti anche dipendenti dipende fondamentalmente, ma non esclusivamente, dall’interpretazione delle previsioni normative relative alla Gestione Separata e cioè l’art.2, comma 26, L. n.335/1995 - il quale, per quanto qui interessa, stabilisce che “Sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi” - e l’art.18, comma 12, L. n.111/2011, il quale stabilisce che quest’ultima norma “si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui  esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti”. La norma è chiarissima e la sentenza di Cassazione per dare ragione all’Inps integra incomprensibilmente il testo approvato dal Parlamento con la legge 111/2011 laddove differenzia il versamento contributivo tra integrativo e soggettivo. Difatti tutti i Tribunali d’Italia e le Corti di Appello in modo pressoché granitico hanno data ragione ai professionisti e torto all’Inps. Paradigmatica la sentenza della corte di Appello di Roma.

I liberi professionisti iscritti ad albi, non rientrano nella gestione separata in quanto sono le rispettive casse previdenziali di livello nazionale ad avere definito il regime applicabile a tutti i propri iscritti in base alle leggi di riferimento. Nel caso degli ingegneri e architetti l’ente è Inarcassa, con tutte le previsioni del suo ordinamento autonomo, ivi compresa la norma di far pagare agli ingegneri che hanno già versato ad altra cassa unicamente il contributo previdenziale integrativo come previsto dalla legge n. 6 del 1981 escludendoli dal pagamento del soggettivo come stabilito dalla L. 1046/71.

A dire il vero questo sindacato già dal 2011 ha chiesto a più riprese l’istituzione di una specifica gestione separata che avrebbe subito chiusa ogni pretesa da parte dell’Inps, coinvolgendo anche tantissimi Ordini provinciali di tutta Italia, ma ricevendo solo risposte negative da Inarcassa.

Un aspetto che ai più è sfuggito è anche quello fiscale, in quanto i contributi previdenziali sono detratti dal reddito e quindi l’Agenzia delle Entrate incassa meno Irpef, Irap e addizionali varie generando danni alle casse dello Stato. Appare evidente che i contributi versati ad Inps saranno restituiti in quanto in teoria non sono una tassa ma un accantonamento di parte del proprio reddito per la vecchiaia. Ora gli ingegneri e architetti anche dipendenti sommano al loro reddito fisso il reddito di attività professionale, entrando spesso nello scaglione Irpef più elevato. Ciò però non accadrà quando avranno raggiunta la pensione in quanto i redditi caleranno e lo scaglione Irpef applicato sarà più basso con minori entrate per il fisco.

Per non tacere che con questo sciagurato intervento, nato da iniziativa motu proprio dell’Inps, si è rovinata l’esistenza di decine di migliaia stimati professionisti e delle loro famiglie, per lo più docenti delle scuole superiori, che si sono visti recapitare a casa ingiunzioni di pagamento con l’80 % di sanzioni a partire dal 2011, quando la gestione separata è stata istituita nel 1995.