Indicazioni interpretative in materia di contratto a tempo determinato

Lavori pubblici di Marco Zibetti
Intervento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la Circolare n. 13 del 2 maggio

In seguito anche a un confronto avuto con le parti sociali, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha ritenuto necessario fornire alcuni chiarimenti interpretativi sulle novità che interessano il contratto a tempo determinato.
Questa decisione, infatti, tiene conto delle modifiche alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 368/2001 apportate dall’art. 1, commi da 39 a 43, della Legge n. 247/2007 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), che prevedono sia dei limiti alla reiterazione dei contratti, sia delle forme di precedenza nella stipula di contratti a tempo indeterminato o di nuovi contratti a termine nelle attività stagionali in favore di particolari categorie di lavoratori.

Il Ministero, innanzitutto, chiarisce che le disposizioni introdotte dalla Legge n. 247/2007 sembrano potersi riferire esclusivamente ai rapporti di lavoro instaurati dal D. Lgs. 368/2001 o dalla Legge n. 230/1962, escludendo, quindi, sia il contratto di inserimento – in quanto finalizzato a un adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo – sia i contratti stipulati ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 223/1991 con i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Per quanto riguarda i limiti temporali, il Ministero richiama l’articolo 5 del D.Lgs. n. 368/2001 che prevede che “qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato”. Il Ministero sottolinea che, secondo il dettato normativo, ai fini del superamento del periodo di 36 mesi, devono essere conteggiati tutti i periodi di lavoro effettivo svolti tra le parti, prescindendo, quindi, dai periodi di interruzione intercorsi tra la cessazione del precedente rapporto di lavoro e l’instaurazione del successivo: ciò per evitare che le interruzioni possano produrre l’effetto di azzerare il conteggio dei periodi di attività rilevanti per l’individuazione della durata massima di più rapporti di lavoro a termine. Inoltre, per quanto riguarda i periodi non coincidenti con esattamente con uno o più mesi, deve essere seguito il criterio comune secondo il quale, considerato che la durata media dei mesi durante l’anno è di 30 giorni, 30 giorni sono da considerarsi l’equivalente di un mese.

Sempre l’articolo 5 del D. Lgs. 368/2001 prevede la possibilità di stipulare un solo ulteriore contratto in deroga al limite temporale di 36 mesi, purché tale contratto sia stipulato presso la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) competente per territorio, alla presenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore è iscritto o decide di conferire il mandato. In questo caso, però, l’intervento della DPL è finalizzato solo alla verifica circa la completezza e la correttezza formale del contenuto del contratto a tempo determinato, e non può determinare effetti certificativi in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti giustificativi richiesti dalla legge.

La Legge 247/2007 ha previsto alcuni diritti di precedenza in caso di nuove assunzioni. In particolare, prevede che il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, così come anche il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
Tali diritti di precedenza possono essere esercitati a condizione che il lavorator manifesti la propria volontà al datore entro, rispettivamente sei o tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Ovviamente, tale diritto di precedenza può essere fatto valere in riferimento alle mansioni già espletate e non, come avviene per il computo del periodo massimo dei 36 mesi, con riferimento alle mansioni equivalenti.

Per quanto riguarda il regime transitorio in relazione all’applicazione del “tetto” dei 36 mesi, in accordo con l’articolo 1, comma 43, della Legge 247/2007, i contratti a termine in corso alla data del 1° gennaio 2008 esplicano i loro effetti fino alla scadenza in essi prevista, anche in deroga al limite temporale dei 36 mesi. Di conseguenza, i contratti a tempo determinato stipulati prima dell’entrata in vigore della norma – ovvero il 1° gennaio 2008 – e in corso alla data stessa, continuano fino alla loro naturale scadenza, senza conseguenze legate a un eventuale superamento dei 36 mesi.

Lo stesso comma 43 dell’articolo 1 stabilisce che “il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della legge, si computa insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo” solo una volta decorsi 15 mesi dal 1° gennaio 2008. Ciò è in relazione alla volontà di inserire un regime di graduale efficacia del nuovo limite temporale, spostando in avanti, a partire dal 1° aprile 2009, ogni sommatoria dei periodi di lavoro effettuati. Di conseguenza, l’attività lavorativa svolta nel periodo transitorio di 15 mesi, rientrando comunque nel computo dei 36 mesi, potrà continuare fino al 31 marzo 2009, senza dar luogo a eventuali conseguenze sul piano della conversione del rapporto a tempo indeterminato. Ciò sta a significare che i datori di lavoro che abbiano sottoscritto contratti a partire dal 1° gennaio 2008 non saranno investiti degli effetti di trasformazione del contratto purché cessino il rapporto lavorativo entro il 31 marzo 2009.

È possibile consultare, per ulteriori chiarimenti, il testo della circolare sul sito del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale


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