Inps, riduzione contributiva per il settore edile, ecco le istruzioni operative

Lavori pubblici di Marco Zibetti
Fornite dall'Inps le istruzioni sulla riduzione contributiva per l'edilizia, che anche per il 2009 è dell'11,50%. L'agevolazione spetta solo ai datori in regola con gli adempimenti contributivi e normativi


L`Inps ha fornito le istruzioni operative in merito alla riduzione contributiva dell`11,50%, prevista per il settore edile, introdotta dall`art. 29, co. 2 della L. n. 341/95 e modificata dall`art. 1, co. 51 della L. n. 247/07.

Con riferimento al solo anno 2009, il D.M. 16 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre scorso, ha confermato che la misura della riduzione e` pari all`11,50%. Relativamente al procedimento per determinare la riduzione, si ricorda che le aliquote contributive da considerare ai fini del calcolo sono quelle in vigore dal 1° gennaio 2009.

Tra le caratteristiche principali del beneficio, e` altresi` opportuno ricordare che la riduzione interessa tutti i datori di lavoro che esercitano attivita` edile, individuati dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2, e che occupano operai regolarmente iscritti in Cassa Edile con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, escludendosi in tal modo quegli operai assunti con contratto di lavoro a tempo parziale.

L`agevolazione spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009 e non puo` essere calcolata sulla contribuzione per il fondo pensioni lavoratori dipendenti, in quanto la riduzione deve essere calcolata al netto del contributo pari allo 0,30% previsto dall`art. 25, co. 4 della L. n. 845/78, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria, nonche` al netto delle misure compensative eventualmente spettanti all`impresa, ossia del contributo destinato al fondo di garanzia per il Tfr, pari allo 0,20% (al riguardo si veda la news Ance n. 2074/08).

La riduzione, inoltre, non spetta per i lavoratori per i quali e` possibile usufruire di specifiche agevolazioni contributive, come ad esempio assunzioni dalle liste di mobilita` o contratti di inserimento o reinserimento.

Con l`entrata in vigore dell`art. 36 bis della L. n. 248/06 sono state introdotte alcune ulteriori novita` che prevedono, in particolare, che i datori di lavoro, per beneficiare della riduzione contributiva, devono possedere i requisiti per il rilascio del Durc e, inoltre, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell`agevolazione.

Tale specifica previsione si affianca a quella richiamata dall`art. 1, co. 1175 della L. n. 296/06, la quale prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i datori di lavoro che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l`obbligo di rispettare la parte normativa ed economica del contratto collettivo di riferimento, nonche` il possesso della regolarita` contributiva attestata dal Durc.

Al fine di dimostrare l`assenza di condanne passate in giudicato per la violazione di disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente alla data di applicazione dell`agevolazione, nonche` il possesso dei requisiti per il rilascio del Durc anche da parte delle Casse Edili, i datori di lavoro sono tenuti ad inviare, alla sede Inps competente territorialmente, il modello di autodichiarazione di responsabilita`.

Essendo tale dichiarazione vincolante a tali fini, qualora venisse ravvisata la non veridicita` dei contenuti della dichiarazione stessa, le somme fruite indebitamente saranno recuperate dall`Istituto. Relativamente alle modalita` operative, si segnala che i datori di lavoro calcoleranno l`importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia e lo esporranno nel quadro D del DM 10, utilizzando il codice L 206.

Diversamente, i datori di lavoro determineranno l`ammontare complessivo della riduzione spettante per i periodi pregressi, ma non anteriori al mese di gennaio 2009, e lo indicheranno con le modalita` di cui sopra, ma utilizzando il codice L. 207. Si ricorda, infine, che chi avesse operato la riduzione contributiva per periodi di paga pregressi utilizzando il codice L206, non dovra` effettuare alcun adempimento in riferimento a detti periodi.


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