Quando si parla di dichiarazione dei redditi e di tasse, gli errori possono costare caro. Meglio allora avere ben chiare le regole. Per ciò che riguarda il comodato d’uso, ci aiuta il quesito di un contribuente all’Agenzia delle Entrate: “Possiedo un sesto di un’abitazione, in Comune diverso da quello in cui risiedo, data in comodato gratuito al fratello, per la quale pago l’Imu. Non la devo dichiarare ai fini del calcolo Irpef?”
La risposta di Paolo Calderone dell’Agenzia delle Entrate
L’imposta comunale sugli immobili (Imu), in generale, sostituisce l’Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli dati in comodato d’uso gratuito.
Gli immobili concessi in comodato a un familiare devono comunque essere indicati dal proprietario nel quadro RB del modello “Redditi Persone fisiche” o nel quadro B del modello 730, riportando il codice 10 (abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica) nell’apposito campo (colonna 2 - Utilizzo). Mettendo questo codice, sul relativo reddito non saranno dovute Irpef e addizionali, in quanto sostituite dall’Imu.
Si ricorda, infine, che se l’immobile non locato e assoggettato all’Imu si trova nello stesso Comune nel quale si ha quello adibito ad abitazione principale, il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell’Irpef e delle addizionali nella misura del 50%. In questo caso nella colonna 12 (Casi particolari Imu) va indicato il codice 3.