A quali condizioni si può fruire della detrazione prevista per gli inquilini di unità immobiliari adibite ad abitazione principale locate con contratti non in regime convenzionale? È il quesito posto da un contribuente all’Agenza delle Entrate. A rispondere è Gennaro Napolitano.
A favore dei titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale spetta una detrazione Irpef graduata, tra l’altro, in relazione al tipo di contratto di locazione, alla situazione personale del locatario e all’ammontare del reddito complessivo.
In particolare, in base a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 01, Tuir, ai titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, spetta una detrazione complessivamente pari a 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, o a 150 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro.
Si ha diritto alla detrazione non solo se il contratto è stato stipulato ai sensi della legge 431/1998, ma anche se è stato stipulato sulla base di precedenti normative e automaticamente prorogato per gli anni successivi (risoluzione n. 200/E del 16 maggio 2008).
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale; per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.