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Locazioni: come funziona la sospensione dell’imposta di registro?

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Locazioni: come funziona la sospensione dell’imposta di registro?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate a un quesito sull’articolo 62, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, il cosiddetto “Cura Italia”, fa luce sulla questione

Il Decreto Cura Italia ha sospeso alcuni adempimenti fiscali. Il quesito di una contribuente all’Agenzia delle Entrate fornisce al Fisco l’occasione di fare chiarezza. Ecco la domanda: “Il versamento dell’imposta di registro dovuta per la registrazione di un contratto di locazione rientra tra gli adempimenti sospesi dal decreto ed è quindi rinviato a giugno?

La risposta di Paolo Calderone dell’Agenzia delle Entrate

Si, se il termine per effettuare la registrazione del contratto di locazione cade nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 e ci si avvale della sospensione dell’adempimento prevista dall’articolo 62, comma 1, del decreto legge n. 18/2020. In tali situazioni si potrà effettuare la registrazione e il relativo versamento dell’imposta di registro entro il30 giugno 2020.

Infatti, poiché il versamento dell’imposta di registro è subordinato alla richiesta di registrazione del contratto, nel caso in cui non si richieda la registrazione, avvalendosi della sospensione di tale adempimento, non occorrerà effettuare il relativo pagamento dell’imposta. Se, però, nonostante il beneficio della sospensione, si richiede comunque la registrazione del contratto, occorre anche versare l’imposta.