Sulla Gazzetta Ufficiale n. 181, del 4 agosto 2008, è stato pubblicato il Decreto 24 luglio 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allegato n. 1), che renderà possibile - ai sensi, dell’articolo 133, commi 4, 5, 6, e dell’articolo 253, comma 24, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. il calcolo della compensazione da liquidare alle imprese appaltatrici da parte delle stazioni appaltanti, per gli aumenti eccezionali dei prezzi subiti da taluni materiali nel corso del 2007.
L’art. 1 del Decreto Ministeriale in argomento individua soltanto nel filo rame conduttore dm. 0,5 mm. e nelle lamiere in acciaio (Corten) la tipologia dei materiali da costruzione per i quali è stato registrato un aumento di prezzo superiore al 10% e che rientrano quindi nelle circostanze eccezionali di cui al comma 4 del già citato articolo 133 del citato decreto legislativo, con i seguenti valori:
1. FILO RAME CONDUTTORE DM. 0,5 MM. - prezzo medio nell’anno 2006: Euro 6,013 al chilogrammo: - variazione percentuale annuale 2007: 14,09%
2. LAMIERE IN ACCIAIO (CORTEN) - prezzo medio nell’anno 2006: Euro 0,748 al chilogrammo: - variazione percentuale annuale 2007: 13,39%
Ricordiamo che con il decreto ministeriale 11 ottobre 2006 era stato stabilito che l’unico materiale che aveva subito tra il 2005 ed il 2004 una variazione superiore al 10% era il seguente:
Bitume 15,47%
e che con precedente decreto ministeriale 30 giugno 2005 era stato stabilito che i materiali che avevano subito tra il 2004 ed il 2003 una variazione superiore al 10% erano i seguenti:
- Lamiere in ferro 29,61%
- Lamiere zincate 25,70%
- Ferro - acciaio tondo per cemento armato 41,30%
- Rete elettrosaldata 41,30%
- Ferro profilato a freddo 41,16%
- Ghisa fusa 28,16%
- Profilati in acciaio a caldo 39,42%
- Tubazioni in ferro 18,57%
- Tubazioni in acciaio saldato 17,14%
- Tubazioni in acciaio nero 17,38%
- Acciaio armonico 33,93%
- Condutture e tubi in rame 20,29%
- Fili di rame conduttori 33,30%
L’art. 2 del provvedimento in esame stabilisce, poi, le modalità da applicare per la determimazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 2007, ovvero:
a) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2006, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alla variazione percentuale annuale per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella riportata all’articolo 1 del DM 24 luglio 2008 (allegato 1);
b) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2005, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati sia nella tabella di cui all’articolo 1 del DM 24 luglio 2008 che nella tabella allegata al precedente DM 2 gennaio 2008 (allegato n. 2);
c) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2004, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all’articolo 1 del decreto in esame, nella tabella allegata al DM 2 gennaio 2008, e nella tabella allegata al DM 11 ottobre 2006 (allegato n. 3);
d) qualora l’offerta sia stata presentata nel 2003 o in anno precedente, deve farsi riferimento ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10%, rilevati nella tabella di cui all’articolo 1 del decreto in esame, nella tabella allegata al DM 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al DM 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al DM 30 giugno 2005 (allegato n. 4).
La variazione percentuale accertata (dedotto il 10% di alea) non si applica necessariamente per l’intero, in quanto in base alla Circolare 4 agosto 2005 n. 871 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (allegato n. 5) l’impresa è tenuta a dimostrare di aver sopportato l’effettivo incremento di prezzi, producendo idonea documentazione relativa al prezzo vigente al momento dell’offerta ed a quello da lei corrisposto al fornitore. Conseguenza di ciò è che, se a seguito di tale accertamento il divario accertato è piu` alto dell’incremento rilevato con il decreto si applica quest`ultimo, se invece è piu` basso si applica l’incremento effettivo.