Forse non tutti sanno che per il 2024 è stato introdotto il cosiddetto “fringe benefit” in favore dei lavoratori dipendenti che stipulano un mutuo. Come funziona? Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate rispondendo al seguente quesito di un contribuente.
“Ho letto su diversi siti internet che per i mutui stipulati per l’acquisto della prima casa è stato introdotto dal 2024 un nuovo bonus, per unimportomassimo di 760 euro, da richiedere online all’Agenzia delle Entrate e che viene pagato dal proprio datore di lavoro. È così? In caso affermativo, potrò continuare a detrarre nella dichiarazione dei redditi gli interessi passivi che pago sul mutuo?”
La risposta di Paolo Calderone su FiscoOggi
Si ritiene che il lettore faccia riferimento alle disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 16, della legge n. 213/2023 (legge di bilancio 2024). Tale norma, in realtà, non prevede un nuovo bonus (né alcuna richiesta da presentare all’Agenzia delle Entrate), ma ha previsto, solo per l’anno 2024, una maggiore soglia di esenzione da imposte e contributi del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefit).
Tale limite, pari ordinariamente a 258,23 euro (articolo 51, comma 3 del Tuir), è stato elevato a 1.000 euro (2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico) e rappresenta il valore massimo di esclusione dal reddito di lavoro dipendente. Inoltre, la disposizione ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas, delle spese per l’affitto della prima casa e di quelle per gli interessi passivi sul mutuo della prima casa.
Su questa disposizione e sulle altre novità fiscali riguardanti il welfare aziendale l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni con la circolare n. 5/2024, alla quale si rinvia per gli opportuni approfondimenti.
Con specifico riferimento alle spese per l’affitto e a quelle sostenute per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, l’Agenzia ha precisato che le stesse sono rimborsabili, nei limiti sopra indicati, solo se riguardano l’abitazione principale del lavoratore, specificando che per le spese rimborsate dal datore di lavoro il contribuente non potrà poi beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per le stesse (cioè, della detrazione dei canoni di locazione e degli interessi passivi per mutui), poiché non potranno più essere considerate “effettivamente sostenute”.