Necessario assenso del soprintendente per le edificazioni

Lavori pubblici di Marco Zibetti
Il parere della Soprintendenza è ora preliminare e vincolante. Questa è la novità prevista dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Con tale norma, lo Stato riprende la funzione di garante sul paesaggio


Dal 1° Gennaio è cambiato l'iter di autorizzazione a costruire in aree paesaggistiche vincolate. Il parere della Soprintendenza,infatti, è divenuto preliminare e vincolante. Se il Soprintendente esprime un parere negativo su un progetto di intervento in area vincolata non è quindi possibile costruire.

Questa è la novità prevista dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (decreto legislativo 42/2004, cosiddetto Codice Urbani). Tale norma era sempre stata rinviata per effetto di varie proroghe. Le Regioni, più volte, avevano ottenuto, in passato, che la nuova procedura sulle autorizzazioni venisse posticipata anche per la prevista predisposizione di piani paesaggistici da realizzare assieme al Mibac. Piani paesaggistici che , però, vanno a rilento.

Con il parere vincolante del soprintendente lo Stato  riprende la funzione di garante sul paesaggio. Funzione finora delegata alle Regioni che a loro volta l'avevano delegata, quasi sempre, ai Comuni. Le Regioni hanno comunque ottenuto dal Ministero l'assicurazione che l'iter procedurale di rilascio dell'autorizzazione verrà semplificato.

Si evidenzia inoltre che, allo stato attuale sono soltanto sette le Regioni che hanno siglato un'intesa per scrivere le norme sui piani paesaggistici assieme al Mibac. Si tratta di: Abruzzo, Campania, Friuli, Piemonte, Puglia, Sardegna e Veneto.


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