La detrazione del 55% prevista dalla normativa per gli interventi di riqualificazione energetica è appannaggio solamente a coloro che utilizzano i beni, anche se strumentali, escludendo, così, tutti coloro che li commercializzano.
Nuovo interpello e nuovo intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Così, con la risoluzione n. 303/E del 15 luglio, l’Agenzia ha stabilito che i lavori di riqualificazione energetica effettuati su un immobile sfruttato esclusivamente come merce non possono beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista dalla legge finanziaria 2007 e protratta fino al 2010 da quella del 2008.
Il quesito dal quale è scaturito l’intervento dell’Agenzia è stato sollevato da una società di costruzione e ristrutturazione edilizia, la quale ha fatto presente di aver acquistato una unità immobiliare di categoria A4, ovvero una abitazione di tipo popolare, come bene-merce che intendeva ristrutturare con interventi di riqualificazione energetica previsti, per l’appunto, proprio dall’articolo 1, comma 344, della legge finanziaria 2007.
La società di costruzione e ristrutturazione riteneva di poter usufruire dello sconto Irpef previsto dalla normativa, estendendo, quindi, anche agli interventi su immobili merce, la detrazione di imposta del 55% per interventi riguardanti impianti di riscaldamento finalizzati al conseguimento di un maggior risparmio energetico effettuati su edifici già esistenti.
Come sempre, all’inizio della propria interpretazione l’Agenzia della Entrate ha delineato la normativa esistente riferita al caso specifico, ricordando che l’ambito di applicazione e i requisiti necessari per usufruire dello sconto fiscale del 55% sono stati definiti dal decreto attuativo interministeriale del 19 febbraio 2007 e dalla circolare 36/2007.
L'Agenzia, ritornando al nocciolo della questione, ha ritenuto che la società istante, a causa del tipo di attività svolta (“immobili oggetto del quesito rappresentano l'oggetto dell’attività esercitata e non cespiti strumentali” si legge nella risoluzione), non potesse rientrare tra i soggetti potenzialmente beneficiari del particolare regime fiscale.
Infatti, come la stessa società ha specificato nel suo interpello, l'abitazione è stata acquistata quale bene merce, ovvero come immobile da ristrutturare per poi rivendere. L'operazione, in sostanza, è strettamente legata al business della società, così che il bene in questione non sia da ritenersi strumentale, ma come semplice oggetto dell'attività della ditta.
La normativa in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio in questione è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio.
Di conseguenza, seguendo tale interpretazione, non sembra possibile che l'agevolazione possa riguardare vicende del tipo prospettato dall'istante che, riguardando esclusivamente determinati operatori economici (imprese del settore edilizio) in relazione ai beni oggetto dell’attività esercitata, comportano, a favore di questi soggetti, ulteriori specifici vantaggi non rispondenti allo scopo perseguito dalla legge, obiettivo che si può riassumere nel desiderio di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni.
A sostegno di tale tesi, i tecnici dell’Agenzia delle Entrate hanno richiamato anche la norma riguardante la detrazione del 36% per le spese di recupero del patrimonio edilizio, norma estesa agli interventi eseguiti dalle imprese di costruzione o ristrutturazione su fabbricati diretti alla vendita, attraverso una specifica disposizione, l'articolo 9 della legge 448/2001 (in tal caso, tra l'altro, il beneficio spetta all'acquirente dell'immobile).
Per analogia, il legislatore, se ne avesse avuto l'intenzione, ha concluso la risoluzione, avrebbe allargato il regime di detrazione ai beni merce con un provvedimento ad hoc.