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Nessuna detrazione per gli impianti radianti a pavimento.

Pavimenti e pavimentazione di
L’Agenzia delle Entrate ha risposto all’interpello presentato da un contribuente.

Niente detrazione del 55% per l’installazione di impianti radianti a pavimento: questo è quanto ha stabilito l’Agenzia delle Entrate rispondendo, attraverso la Risoluzione n. 283/E del 7 luglio scorso, a un quesito posto da un contribuente.

Come si legge nel testo della Risoluzione, l’istante ha segnalato il fatto di essere intenzionato ad acquistare un appartamento in un edificio esistente, nel quale intendeva rifare tutti i pavimenti e, visto l’art. 347 della legge finanziaria 2007, provvedere alla sostituzione dell’impianto esistente, funzionante a radiatori e caldaia a gas, con un impianto radiante a pavimento, che consentirebbe di portare in detrazione il 55% delle spese da sostenere.

In particolare, a parere dell'istante sarebbe stato possibile fruire della detrazione del 55% in relazione a tutte le spese concernenti il rifacimento dei pavimenti, quali la manodopera dismissione del vecchio pavimento, il carico e trasporto in discarica più oneri discarica per smaltimento materiale demolizione vecchio pavimento, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali/componenti l'impianto radiante, delle tubazioni e relative coibentazioni dalla caldaia ai collettori, del massetto necessario per l'impianto radiante, dei nuovi mattoni, dei battiscopa, le spese del falegname per accorciare l'altezza delle porte interne in legno per adeguamento all'altezza del nuovo pavimento (più alto per la presenza dell'impianto radiante), e l’eventuale
tinteggiatura delle pareti se queste saranno sporcate a seguito dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate, per rispondere all’interpello, ha ricordato che la detrazione per gli interventi di risparmio energetico è stata introdotta dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Legge finanziaria 2007.

Ritornando al quesito posto dal contribuente, l’Agenzia ha ricordato che la detrazione per le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale è disciplinata al comma 347 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, per tale tipologia di interventi, fissa il valore massimo di detrazione in 30.000 euro.

Ai fini della individuazione di tali interventi di sostituzione, occorre fare riferimento all'art. 1, comma 5, del decreto, che li individua in quelli di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione nonché, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione.

Quindi, gli elementi che caratterizzano gli interventi definiti nella norma sono la sostituzione di impianti preesistenti, l’installazione di caldaie a condensazione, ovvero di impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o di impianti geotermici a bassa entalpia.

Perciò, non risultano agevolabili l'installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti, così come pure la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore che, sia pure ad alto rendimento, siano diversi da quelli espressamente individuati dalla norma.

Da ciò, quindi, si può dedurre che non tutte le spese programmate dal contribuente possono fruire delle detrazione del 55%, ma solo quelle strettamente connesse alla realizzazione dell’intervento che assicura il risparmio energetico.
Nello specifico, la detrazione non può essere effettuata né sulle spese di rifacimento di tutti i pavimenti né per quelle sostenute per la dismissione del vecchio pavimento o per lo smaltimento del materiale relativo al vecchio pavimento.